Contenzioso e Giurisprudenza - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Centro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Veneto http://www.csddl.it/csddl/contenzioso-e-giurisprudenza/atom.html 2021-03-12T13:03:52Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Stabilizzazione in sanità 2012-05-08T08:29:56Z 2012-05-08T08:29:56Z http://www.csddl.it/csddl/giurisprudenza-di-merito/stabilizzazione-in-sanita.html Administrator info@codexa.it <p align="center"><strong><font style="font-size: 18px" color="#000080">STABILIZZAZIONE IN SANITA</font></strong></p><p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana', 'sans-serif'; font-size: 10pt">Con sentenza n. 764 del 6 febbraio 2012 il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani Dr.ssa Maria Antonietta LA NOTTE CHIRONE ha così provveduto:</span></font> </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana', 'sans-serif'; font-size: 10pt"><span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">a) dichiara l’illegittimità del provvedimento risolutivo del rapporto a tempo indeterminato, notificato alla parte ricorrente con lettera datata 26/07/2011 e, previo annullamento dello stesso (e disapplicazione dei provvedimenti regionali che lo sostengono), condanna l’ASL BA, in persona di chi legalmente la rappresenta, a reintegrarla immediatamente nel suo posto di lavoro, a risarcirle il danno nella misura di “<em>cinque</em> <em>mensilità di retribuzione globale di fatto</em>” oltre accessori di legge e “<em>al versamento dei</em> <em>contributi assistenziali e previdenziali dal</em> <em>momento del licenziamento al momento</em> <em>dell’effettiva reintegrazione</em>”;</span> </span></span></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana', 'sans-serif'; font-size: 10pt"><span><p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">b) condanna l’ASL BA, in persona di chi legalmente la rappresenta, al pagamento delle spese e competenze della lite (…)</span></p></span></span></font></font> <p align="center"><strong><font style="font-size: 18px" color="#000080">STABILIZZAZIONE IN SANITA</font></strong></p><p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana', 'sans-serif'; font-size: 10pt">Con sentenza n. 764 del 6 febbraio 2012 il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani Dr.ssa Maria Antonietta LA NOTTE CHIRONE ha così provveduto:</span></font> </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana', 'sans-serif'; font-size: 10pt"><span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">a) dichiara l’illegittimità del provvedimento risolutivo del rapporto a tempo indeterminato, notificato alla parte ricorrente con lettera datata 26/07/2011 e, previo annullamento dello stesso (e disapplicazione dei provvedimenti regionali che lo sostengono), condanna l’ASL BA, in persona di chi legalmente la rappresenta, a reintegrarla immediatamente nel suo posto di lavoro, a risarcirle il danno nella misura di “<em>cinque</em> <em>mensilità di retribuzione globale di fatto</em>” oltre accessori di legge e “<em>al versamento dei</em> <em>contributi assistenziali e previdenziali dal</em> <em>momento del licenziamento al momento</em> <em>dell’effettiva reintegrazione</em>”;</span> </span></span></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana', 'sans-serif'; font-size: 10pt"><span><p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: black; font-size: 10pt">b) condanna l’ASL BA, in persona di chi legalmente la rappresenta, al pagamento delle spese e competenze della lite (…)</span></p></span></span></font></font> Stabilizzazione nella scuola 2011-09-02T18:29:37Z 2011-09-02T18:29:37Z http://www.csddl.it/csddl/giurisprudenza-di-merito/stabilizzazione-nel-pubblico-impiego.html Administrator info@codexa.it <p align="center"><strong><font style="font-size: 18px" color="#000080">STABILIZZAZIONE NELLA SCUOLA</font></strong></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Con sentenza n. 4430 del 18 luglio 2011 il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani ha così provveduto:</span></font> </p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>a)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">accoglie la domanda e, per l’effetto dichiara che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deve essere “<em>considera</em>(to) <em>a tempo indeterminato</em>”, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 368/2011, con decorrenza del 1° aprile 2009;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>b)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">dichiara la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti <em>inter partes</em> sotto la vigenza del D.Lgs. 368/2001;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>c)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente e di risarcirle il danno in misura pari ad “un’indennità onnicomprensiva” di 7 “mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>d)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento delle spese e competenze di lite (…)<font face="Tahoma" color="#333333">.</font></span></font></p></font> <p align="center"><strong><font style="font-size: 18px" color="#000080">STABILIZZAZIONE NELLA SCUOLA</font></strong></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Con sentenza n. 4430 del 18 luglio 2011 il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani ha così provveduto:</span></font> </p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>a)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">accoglie la domanda e, per l’effetto dichiara che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deve essere “<em>considera</em>(to) <em>a tempo indeterminato</em>”, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 368/2011, con decorrenza del 1° aprile 2009;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>b)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">dichiara la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti <em>inter partes</em> sotto la vigenza del D.Lgs. 368/2001;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>c)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente e di risarcirle il danno in misura pari ad “un’indennità onnicomprensiva” di 7 “mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><span>d)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">    </span></span></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento delle spese e competenze di lite (…)<font face="Tahoma" color="#333333">.</font></span></font></p></font> Conversione dei contratti a tempo determinato nei pubblico impiego 2011-05-04T17:28:08Z 2011-05-04T17:28:08Z http://www.csddl.it/csddl/giurisprudenza-di-merito/conversione-dei-contratti-a-tempo-determinato-nei-pubblico-impiego.html di Giovanna delli Falconi info@codexa.it <p align="center"><a href="attachments/599_Conversione%20dei%20contratti%20a%20tempo%20determinato%20nel%20pubblico%20impiego.pdf"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'">CONVERSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'">NEL PUBBLICO IMPIEGO</span></strong></a></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3">di Giovanna delli Falconi</font></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3" style="font-size: 12px">(in www.dirittodeilavori.it, anno V n, 1, 31 marzo 2011, cacucci editore, Bari)</font></span></em></p> <p align="center"><a href="attachments/599_Conversione%20dei%20contratti%20a%20tempo%20determinato%20nel%20pubblico%20impiego.pdf"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'">CONVERSIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'">NEL PUBBLICO IMPIEGO</span></strong></a></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3">di Giovanna delli Falconi</font></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'"><font size="3" style="font-size: 12px">(in www.dirittodeilavori.it, anno V n, 1, 31 marzo 2011, cacucci editore, Bari)</font></span></em></p> Dirigenti 2011-04-02T09:09:13Z 2011-04-02T09:09:13Z http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale-2010/dirigenti.html a cura di Roberta Bruno info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Dirigenti</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 30/8/2010 n. 18857</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La posizione del dirigente pubblico aspirante a un incarico è tutelabile davanti al giudice del lavoro in forma risarcitoria, come interesse legittimo di diritto privato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 11/3/2010 n. 5864</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 St. Lav., il dirigente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto, se lo chiede, di essere sentito.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 15/2/2010 n. 3451</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Anche nel rapporto con i dirigenti, la condotta della pubblica amministrazione come datrice di lavoro deve essere conforme alle regole del diritto privato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 3/5/2010 n. 2494</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. È legittima la clausola di un bando di un corso-concorso per la copertura di posti di primo dirigente nel ruolo tecnico, nella parte in cui ammette la partecipazione al corso-concorso pubblico soltanto "di coloro che sono in possesso del diploma di laurea in ingegneria, con esclusione degli architetti". L’asserito identico svolgimento di funzioni da parte di ingegneri e architetti nell’amministrazione pubblica, in quanto inquadrati nella stessa qualifica professionale, non è di per sé idoneo a disconoscere che in una medesima qualifica ben possono essere inquadrati dipendenti con profili differenti e con mansioni diverse e la scelta organizzativa correlata alle competenze professionali ritenute dalla P.A. utili al migliore esercizio delle attività cui la stessa è preposta.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Nel caso in cui il bando di concorso richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione al concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 28/10/2010 n. 304</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Nell’ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Perché possa in concreto operare tale differenziazione di compiti è necessario, altresì, che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell’incarico, sia connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare l’effettivo rispetto dei principi consacrati dal citato art. 97 Cost..</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. I meccanismi di decadenza automatica dei rapporti dirigenziali in corso si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti.</font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 15/1/2010 n. 9</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le deroghe legislative al principio ex art. 97, 3° comma, Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, l’area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso; più precisamente, le deroghe sono da ritenere legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, dovendo essere funzionali alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. È illegittimo l’art. 24, 2° comma, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), secondo cui «Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all’amministrazione regionale». Tale disposizione infatti,  oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell’amministrazione, contempla - in contrasto con l’art. 97, 3° comma, della Costituzione - una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale),  senza che ricorressero specifiche esigenze di interesse pubblico. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez. II 7/9/2010 n. 1924</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ai sensi dell’art. 17, comma 68, lett. c) della legge n. 127/1997, nei comuni privi di personale dirigenziale le funzioni di gestione possono essere affidate a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, a prescindere dalla loro qualifica funzionale.<br />Ciò non rende illegittimo l’affidamento di alcune funzioni dirigenziali al segretario comunale, in luogo del dipendente apicale dell’ufficio, in presenza di valide ragioni, qual è la disabilità di quest’ultimo nei casi in cui lo svolgimento delle funzioni dirigenziali richieda capacità relazionali in contesti ambientali particolari (fattispecie relativa il dipendente apicale affetto da sordità).</font></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Dirigenti</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 30/8/2010 n. 18857</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La posizione del dirigente pubblico aspirante a un incarico è tutelabile davanti al giudice del lavoro in forma risarcitoria, come interesse legittimo di diritto privato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 11/3/2010 n. 5864</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 St. Lav., il dirigente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto, se lo chiede, di essere sentito.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 15/2/2010 n. 3451</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Anche nel rapporto con i dirigenti, la condotta della pubblica amministrazione come datrice di lavoro deve essere conforme alle regole del diritto privato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 3/5/2010 n. 2494</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. È legittima la clausola di un bando di un corso-concorso per la copertura di posti di primo dirigente nel ruolo tecnico, nella parte in cui ammette la partecipazione al corso-concorso pubblico soltanto "di coloro che sono in possesso del diploma di laurea in ingegneria, con esclusione degli architetti". L’asserito identico svolgimento di funzioni da parte di ingegneri e architetti nell’amministrazione pubblica, in quanto inquadrati nella stessa qualifica professionale, non è di per sé idoneo a disconoscere che in una medesima qualifica ben possono essere inquadrati dipendenti con profili differenti e con mansioni diverse e la scelta organizzativa correlata alle competenze professionali ritenute dalla P.A. utili al migliore esercizio delle attività cui la stessa è preposta.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Nel caso in cui il bando di concorso richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione al concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 28/10/2010 n. 304</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Nell’ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Perché possa in concreto operare tale differenziazione di compiti è necessario, altresì, che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell’incarico, sia connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare l’effettivo rispetto dei principi consacrati dal citato art. 97 Cost..</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. I meccanismi di decadenza automatica dei rapporti dirigenziali in corso si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti.</font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 15/1/2010 n. 9</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le deroghe legislative al principio ex art. 97, 3° comma, Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, l’area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso; più precisamente, le deroghe sono da ritenere legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, dovendo essere funzionali alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. È illegittimo l’art. 24, 2° comma, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), secondo cui «Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all’amministrazione regionale». Tale disposizione infatti,  oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell’amministrazione, contempla - in contrasto con l’art. 97, 3° comma, della Costituzione - una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale),  senza che ricorressero specifiche esigenze di interesse pubblico. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez. II 7/9/2010 n. 1924</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ai sensi dell’art. 17, comma 68, lett. c) della legge n. 127/1997, nei comuni privi di personale dirigenziale le funzioni di gestione possono essere affidate a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, a prescindere dalla loro qualifica funzionale.<br />Ciò non rende illegittimo l’affidamento di alcune funzioni dirigenziali al segretario comunale, in luogo del dipendente apicale dell’ufficio, in presenza di valide ragioni, qual è la disabilità di quest’ultimo nei casi in cui lo svolgimento delle funzioni dirigenziali richieda capacità relazionali in contesti ambientali particolari (fattispecie relativa il dipendente apicale affetto da sordità).</font></span></p> Mansioni superiori-Dequalificazione 2011-04-02T09:07:31Z 2011-04-02T09:07:31Z http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale-2010/mansioni-superiori-dequalificazione.html a cura di Roberta Bruno info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Mansioni superiori – Dequalificazione</font></font></span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 13/5/2010 n. 11615</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 36 Cost. il dipendente ha diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte anche quando non può acquisire la relativa qualifica.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 20/10/2010 n. 7584</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In ordine agli effetti economici derivanti dall'esercizio di mansioni superiori il diritto al trattamento economico relativo alla qualifica superiore, va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 22/3/2010 n. 6839</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La frustrazione nei rapporti con i colleghi di lavoro è una componente del danno da dequalificazione, da liquidare equitativamente.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 31/5/2010 n. 13281</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 2103 cod. civ., non si può escludere la dequalificazione in caso di formale equivalenza fra le nuove e le precedenti mansioni.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile sez. III 2/2/2010 n. 2352</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il superiore gerarchico che abbia demansionato un collaboratore è tenuto personalmente al risarcimento dei danni, in base gli articoli 2043 e 2059 cod. civ.</font></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Mansioni superiori – Dequalificazione</font></font></span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 13/5/2010 n. 11615</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 36 Cost. il dipendente ha diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte anche quando non può acquisire la relativa qualifica.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 20/10/2010 n. 7584</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In ordine agli effetti economici derivanti dall'esercizio di mansioni superiori il diritto al trattamento economico relativo alla qualifica superiore, va riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 22/3/2010 n. 6839</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La frustrazione nei rapporti con i colleghi di lavoro è una componente del danno da dequalificazione, da liquidare equitativamente.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 31/5/2010 n. 13281</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 2103 cod. civ., non si può escludere la dequalificazione in caso di formale equivalenza fra le nuove e le precedenti mansioni.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile sez. III 2/2/2010 n. 2352</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il superiore gerarchico che abbia demansionato un collaboratore è tenuto personalmente al risarcimento dei danni, in base gli articoli 2043 e 2059 cod. civ.</font></span></p> Contratti di lavoro flessibile nelle PP.AA. 2011-04-02T09:03:24Z 2011-04-02T09:03:24Z http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale-2010/contratti-di-lavoro-flessibile-nelle-pp.aa.html a cura di Roberta Bruno info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Contratti di lavoro flessibile nelle PP.AA.</font></font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO </font></span></strong><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong> </strong></span></em></span></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 18/6/2010 n. 14773</strong></span></em></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">In base all'art. 5 l. 8 gennaio 1979 n. 3, l'assunzione a termine di personale da parte di enti locali e delle rispettive aziende può avvenire solo per sopravvenute esigenze eccezionali.</span></em></font><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong> </strong></span></em></span></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 31/5/2010 n. 13285</strong></span></em></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Nel contratto a termine per l'assunzione di un invalido psichico, in base a una convenzione con la pubblica amministrazione, non si applicano le disposizioni limitative previste dalla legge n. 368 del 2001, stante la specialità del rapporto, istituito e disciplinato in base alla legge n. 68 del 1999.</span></em></font><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Cassazione civile  sez. lav. 22 aprile 2010 n. 9555</strong></span></em></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il rapporto fra l'Inail ed i portieri addetti alla vigilanza e custodia di edifici di proprietà dell'Istituto, pur essendo di pubblico impiego, è disciplinato, nel suo contenuto, da un contratto collettivo dì natura privatistica che lo sottrae all'operatività della disciplina pubblicistica, di cui all'art. 36 del d.lg. n. 29 del 1993, come modificato dall''art. 22, comma 8, del d.lg. n. 80 del 1998, che esclude, in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime, in quanto la natura dell'ente datore di lavoro non può ritenersi circostanza autonomamente sufficiente per escludere la conversione di contratti a tempo determinato, con termini nulli, in contratto a tempo indeterminato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. lav. 22 marzo 2010 n. 6851</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La valida stipulazione di contratti a tempo determinato tra l'amministrazione e i docenti (supplenze annuali e supplenze temporanee) è subordinata all'utile collocazione del docente nelle graduatorie (permanenti, ovvero di circolo o istituto) previste dal sistema normativo, in conformità con il principio generale secondo cui l'assunzione dei dipendenti pubblici, anche non di ruolo, deve avvenire secondo procedure sottratte alla discrezionalità dell'amministrazione (art. 97 cost.; art. 35 d.lg. n. 165 del 2001), a pena di nullità del contratto di lavoro (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto la nullità di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con un docente cui era stata conferito un incarico di supplenza, dal momento che, nella formazione delle nuove graduatorie, non erano stati rispettati i nuovi criteri fissati per il nuovo anno scolastico).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. un. 15 gennaio 2010 n. 529</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In forza del disposto di cui all'art. 35, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001, nelle amministrazioni pubbliche le assunzioni avvengono in genere mediante concorso, in attuazione del principio dettato dall'art. 97 cost, comma 3, e precisamente "tramite procedure selettive conformi ai principi del comma 3: rientra nella nozione "concorso" la selezione per soli titoli, modalità che certo non ne determina l'estraneità rispetto alla nozione in oggetto. Ricorre in tali casi, ai sensi dell'art. 63, comma 4, t.u.p.i., la giurisdizione amministrativa". (Nel caso di specie, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità dell'esclusione dalla procedura selettiva della ricorrente per la stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato con una Comunità montana in relazione alla quale si era determinato un conflitto negativo di giurisdizione, la S.C. ha ritenuto la irrilevanza, per affermare la natura concorsuale della selezione in questione - e dunque la conseguente giurisdizione amministrativa - di elementi come la predeterminazione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi ai vari titoli o la necessità della previa iscrizione presso le liste di collocamento).</font></span><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. un. 24 novembre 2009 n. 24670</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il rapporto di lavoro del personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 1 l. n. 124 del 1985, con contratto a tempo determinato o indeterminato, per la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, ha natura di rapporto di diritto privato, ponendosi detta normativa, come emerge dai lavori preparatori, in continuità con la disposizione di cui all'articolo unico della l. n. 205 del 1962, che prevede espressamente l'assunzione, da parte dell'amministrazione forestale, di operai con contratto di diritto privato e trovando conferma tale conclusione da una lettura sistematica della norma, la quale rinvia, in materia di assunzione e trattamento economico, alla disciplina del c.c.n.l. e alle norme sul collocamento, escludendo l'acquisizione della qualifica di "statale" all'operaio così assunto. Ne consegue che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del g.o. in quanto competente per gli ordinari rapporti di lavoro di diritto privato, senza che rilevi la qualità pubblica del soggetto datore di lavoro, né la disciplina dettata con i decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 165 del 2001, dettata per i rapporti di pubblico impiego privatizzato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">SOMMINISTRAZIONE</font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale  Firenze 01 giugno 2010</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Sussiste violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e), d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, qualora il lavoratore somministrato permanga presso l'utilizzatore, in ragione di successive proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre il tempo inizialmente pattuito per il contratto di somministrazione fra società fornitrice di lavoro temporaneo e azienda-cliente, in assenza di una parallela proroga di quest'ultimo; ne consegue l'applicazione dell'art. 27 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, con la possibilità, per il lavoratore, di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art. 4 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni, costituisce ipotesi di somministrazione vietata ai sensi dell'art. 20, comma 5, lett. c), d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, e incombe sul datore di lavoro, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare l'avvenuta redazione producendo in giudizio la relativa documentazione, dovendosi ritenere a tal fine inammissibile la prova testimoniale, in ragione della specificità e della complessità dell'adempimento; dall'inosservanza di quest'ultimo deriva l'applicazione dell'art. 27 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, con la possibilità, per il lavoratore, di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">FORMAZIONE E LAVORO</font></span></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 3/2/2006 n. 396</font></span></em></strong><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. </span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. Anche quando i cfl comportino lo svolgimento di prestazioni lavorative tipiche di una determinata qualifica funzionale propria del sistema di inquadramento del pubblico impiego non è applicabile la disciplina del rapporto di pubblico impiego. </span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">2. Il servizio prestato nell’ambito del cfl, prima del superamento dell’esame di idoneità di cui all’art. 4 della legge n. 14/1989, non è riconosciuto ai fini previdenziali e di quiescenza. </span></font><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong> </strong></span></em></span></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 4/10/2004 n. 19846</strong></span></em></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Qualora il lavoratore sia già in possesso della professionalità richiesta al termine del contratto di formazione e lavoro il rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi nullo per assenza di causa, con conseguente riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipula del contratto di formazione e lavoro.</span></em></font><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 18/8/2003 n. 12090</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La stipulazione in forma scritta di un contratto di formazione e lavoro, con l'indicazione del termine, non è sufficiente ad assolvere il contenuto richiesto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407 poiché la ratio della norma richiede anche l'indicazione specifica del progetto di formazione, in mancanza della quale il contratto deve considerarsi, a tutti gli effetti, a tempo indeterminato per violazione di legge.</font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 13/4/2002 n. 5363</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In relazione ad un contratto di formazione e lavoro, un inadempimento degli obblighi di formazione, che abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un'attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a norma dell'art. 3, comma 9, D.l. n. 726/1984 convertito dalla L. n. 863/1984. </font></span></em><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">COLLABORAZIONI E CONSULENZE </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 28/5/2010 n. 3405</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Va dichiarata l’illegittimità, per difetto di motivazione, dell’incarico rinnovato per un altro anno in via diretta ad un professionista facendo generico riferimento all’esigenza di supportare lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell’Ente, senza nulla specificare in ordine alla natura particolare dell’ulteriore incarico di collaborazione che il professionista affidatario avrebbe dovuto svolgere rispetto all’incarico già svolto nell’anno precedente.</font></span></em><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale Amministrativo Regionale Veneto sez. III 17/8/2009 n. 2329</font></span></em></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per una controversia concernente la domanda di annullamento di una delibera di un Ente pubblico con la quale, nell’esercizio del potere di autotutela, è stata annullata una precedente delibera avente ad oggetto il conferimento di un incarico di consulenza professionale. </span></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Costituisce principio generale in materia di contratti stipulati dalla P.A. quello secondo cui la forma scritta è richiesta ad substantiam, essendo irrilevante l’eventuale deliberazione collegiale dell’ente pubblico, che sia prodromica alla stipulazione del contratto, atteso che un simile atto deliberativo si connota come mero atto interno e preparatorio del negozio che ha come destinatario solo l’organo rappresentativo legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 30/7/2009 n. 252</font></span></em></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. In relazione agli artt. 3 e 97 Cost., va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</span></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. La previsione dell’assunzione (sia pure a tempo determinato) da parte della P.A. di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare, determina l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza, ed è pertanto da ritenere illegittima ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. Pertanto va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 2/12/2008 n. 5928</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nel caso in cui un Comune abbia indetto, con apposito avviso, una procedura ad evidenza pubblica per l'attribuzione di un incarico professionale (nella specie si trattava dell'incarico di "Responsabile della redazione di un giornalino e per la cura del sito Web"), prevedendo nel contempo che tale incarico andava in ogni caso attribuito a "persona esterna" all'Amministrazione medesima, è legittimo il provvedimento con il quale - a seguito dell'espletamento della procedura - l'incarico stesso è stato attribuito ad un consigliere comunale, atteso che il consigliere comunale non può considerarsi come facente parte del personale interno all'Amministrazione comunale, non avendo alcun rapporto di lavoro con la stessa.</font></span></em><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 29/1/2008 n. 263</font></span></em></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Anche se non è espressamente disciplinato il conferimento di un incarico professionale da parte della P.A., in base ai principi di trasparenza e di buon andamento la P.A. stessa può stabilire le regole per l'individuazione in concreto del soggetto più idoneo ed adeguato, per professionalità, esperienze, conoscenze tecniche, cui conferire l'incarico medesimo, regole alle quali essa stessa è poi ineluttabilmente vincolata, in ossequio ai principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall'articolo 97 della Costituzione. Nel caso in cui la P.A. abbia indetto una gara per l'affidamento di un incarico professionale, pur non essendo a ciò tenuta, le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera d'invito costituiscono la lex specialis della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportune, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando.</span></em></font><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA</font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"><span> </span></font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">T.A.R.  L'Aquila  Abruzzo  sez. I 20 settembre 2010 n. 668</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, al nuovo soggetto, concorrente in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa cedente.</font></span><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. lav. 10 marzo 2009 n. 5709</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ai sensi dell'art. 2112 c.c., applicabile al trasferimento che un ente pubblico faccia delle proprie attività ad altro soggetto, è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda, anche prima delle modifiche introdotte con il d.lg. n. 18 del 2001, nel caso in cui un servizio (nella specie di mensa scolastica), costituente un' entità autonoma dotata di autonomia organizzativa, sia oggetto di un'operazione di dismissione e di trasferimento ad un diverso soggetto, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il servizio fosse assolto da una sola lavoratrice, non essendo tale circostanza incompatibile con l'autonomia organizzativa di una qualsiasi attività e, anzi, rappresentando un sintomo palese dell'assenza di specifici collegamenti con le altre strutture ed attività dell'ente pubblico.</font></span><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">T.A.R.  Bari  Puglia  sez. I 15 gennaio 2009 n. 77</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In linea generale, in caso di trasferimento di azienda, l'impresa che partecipa ad una gara può avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti tra cui quello dell'attività svolta nel triennio.</font></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Contratti di lavoro flessibile nelle PP.AA.</font></font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO </font></span></strong><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong> </strong></span></em></span></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 18/6/2010 n. 14773</strong></span></em></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">In base all'art. 5 l. 8 gennaio 1979 n. 3, l'assunzione a termine di personale da parte di enti locali e delle rispettive aziende può avvenire solo per sopravvenute esigenze eccezionali.</span></em></font><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong> </strong></span></em></span></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 31/5/2010 n. 13285</strong></span></em></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Nel contratto a termine per l'assunzione di un invalido psichico, in base a una convenzione con la pubblica amministrazione, non si applicano le disposizioni limitative previste dalla legge n. 368 del 2001, stante la specialità del rapporto, istituito e disciplinato in base alla legge n. 68 del 1999.</span></em></font><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Cassazione civile  sez. lav. 22 aprile 2010 n. 9555</strong></span></em></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il rapporto fra l'Inail ed i portieri addetti alla vigilanza e custodia di edifici di proprietà dell'Istituto, pur essendo di pubblico impiego, è disciplinato, nel suo contenuto, da un contratto collettivo dì natura privatistica che lo sottrae all'operatività della disciplina pubblicistica, di cui all'art. 36 del d.lg. n. 29 del 1993, come modificato dall''art. 22, comma 8, del d.lg. n. 80 del 1998, che esclude, in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime, in quanto la natura dell'ente datore di lavoro non può ritenersi circostanza autonomamente sufficiente per escludere la conversione di contratti a tempo determinato, con termini nulli, in contratto a tempo indeterminato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. lav. 22 marzo 2010 n. 6851</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La valida stipulazione di contratti a tempo determinato tra l'amministrazione e i docenti (supplenze annuali e supplenze temporanee) è subordinata all'utile collocazione del docente nelle graduatorie (permanenti, ovvero di circolo o istituto) previste dal sistema normativo, in conformità con il principio generale secondo cui l'assunzione dei dipendenti pubblici, anche non di ruolo, deve avvenire secondo procedure sottratte alla discrezionalità dell'amministrazione (art. 97 cost.; art. 35 d.lg. n. 165 del 2001), a pena di nullità del contratto di lavoro (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto la nullità di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con un docente cui era stata conferito un incarico di supplenza, dal momento che, nella formazione delle nuove graduatorie, non erano stati rispettati i nuovi criteri fissati per il nuovo anno scolastico).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. un. 15 gennaio 2010 n. 529</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In forza del disposto di cui all'art. 35, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001, nelle amministrazioni pubbliche le assunzioni avvengono in genere mediante concorso, in attuazione del principio dettato dall'art. 97 cost, comma 3, e precisamente "tramite procedure selettive conformi ai principi del comma 3: rientra nella nozione "concorso" la selezione per soli titoli, modalità che certo non ne determina l'estraneità rispetto alla nozione in oggetto. Ricorre in tali casi, ai sensi dell'art. 63, comma 4, t.u.p.i., la giurisdizione amministrativa". (Nel caso di specie, avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità dell'esclusione dalla procedura selettiva della ricorrente per la stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato con una Comunità montana in relazione alla quale si era determinato un conflitto negativo di giurisdizione, la S.C. ha ritenuto la irrilevanza, per affermare la natura concorsuale della selezione in questione - e dunque la conseguente giurisdizione amministrativa - di elementi come la predeterminazione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi ai vari titoli o la necessità della previa iscrizione presso le liste di collocamento).</font></span><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. un. 24 novembre 2009 n. 24670</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il rapporto di lavoro del personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 1 l. n. 124 del 1985, con contratto a tempo determinato o indeterminato, per la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, ha natura di rapporto di diritto privato, ponendosi detta normativa, come emerge dai lavori preparatori, in continuità con la disposizione di cui all'articolo unico della l. n. 205 del 1962, che prevede espressamente l'assunzione, da parte dell'amministrazione forestale, di operai con contratto di diritto privato e trovando conferma tale conclusione da una lettura sistematica della norma, la quale rinvia, in materia di assunzione e trattamento economico, alla disciplina del c.c.n.l. e alle norme sul collocamento, escludendo l'acquisizione della qualifica di "statale" all'operaio così assunto. Ne consegue che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del g.o. in quanto competente per gli ordinari rapporti di lavoro di diritto privato, senza che rilevi la qualità pubblica del soggetto datore di lavoro, né la disciplina dettata con i decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 165 del 2001, dettata per i rapporti di pubblico impiego privatizzato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">SOMMINISTRAZIONE</font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale  Firenze 01 giugno 2010</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Sussiste violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e), d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, qualora il lavoratore somministrato permanga presso l'utilizzatore, in ragione di successive proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre il tempo inizialmente pattuito per il contratto di somministrazione fra società fornitrice di lavoro temporaneo e azienda-cliente, in assenza di una parallela proroga di quest'ultimo; ne consegue l'applicazione dell'art. 27 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, con la possibilità, per il lavoratore, di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art. 4 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni, costituisce ipotesi di somministrazione vietata ai sensi dell'art. 20, comma 5, lett. c), d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, e incombe sul datore di lavoro, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare l'avvenuta redazione producendo in giudizio la relativa documentazione, dovendosi ritenere a tal fine inammissibile la prova testimoniale, in ragione della specificità e della complessità dell'adempimento; dall'inosservanza di quest'ultimo deriva l'applicazione dell'art. 27 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, con la possibilità, per il lavoratore, di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">FORMAZIONE E LAVORO</font></span></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 3/2/2006 n. 396</font></span></em></strong><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. </span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. Anche quando i cfl comportino lo svolgimento di prestazioni lavorative tipiche di una determinata qualifica funzionale propria del sistema di inquadramento del pubblico impiego non è applicabile la disciplina del rapporto di pubblico impiego. </span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">2. Il servizio prestato nell’ambito del cfl, prima del superamento dell’esame di idoneità di cui all’art. 4 della legge n. 14/1989, non è riconosciuto ai fini previdenziali e di quiescenza. </span></font><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong> </strong></span></em></span></p><p align="justify"><span class="descrizione"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: windowtext; font-size: 10pt"><strong>Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 4/10/2004 n. 19846</strong></span></em></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Qualora il lavoratore sia già in possesso della professionalità richiesta al termine del contratto di formazione e lavoro il rapporto di lavoro subordinato deve ritenersi nullo per assenza di causa, con conseguente riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipula del contratto di formazione e lavoro.</span></em></font><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 18/8/2003 n. 12090</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La stipulazione in forma scritta di un contratto di formazione e lavoro, con l'indicazione del termine, non è sufficiente ad assolvere il contenuto richiesto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407 poiché la ratio della norma richiede anche l'indicazione specifica del progetto di formazione, in mancanza della quale il contratto deve considerarsi, a tutti gli effetti, a tempo indeterminato per violazione di legge.</font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 13/4/2002 n. 5363</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In relazione ad un contratto di formazione e lavoro, un inadempimento degli obblighi di formazione, che abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un'attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto, determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a norma dell'art. 3, comma 9, D.l. n. 726/1984 convertito dalla L. n. 863/1984. </font></span></em><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">COLLABORAZIONI E CONSULENZE </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 28/5/2010 n. 3405</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Va dichiarata l’illegittimità, per difetto di motivazione, dell’incarico rinnovato per un altro anno in via diretta ad un professionista facendo generico riferimento all’esigenza di supportare lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell’Ente, senza nulla specificare in ordine alla natura particolare dell’ulteriore incarico di collaborazione che il professionista affidatario avrebbe dovuto svolgere rispetto all’incarico già svolto nell’anno precedente.</font></span></em><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale Amministrativo Regionale Veneto sez. III 17/8/2009 n. 2329</font></span></em></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per una controversia concernente la domanda di annullamento di una delibera di un Ente pubblico con la quale, nell’esercizio del potere di autotutela, è stata annullata una precedente delibera avente ad oggetto il conferimento di un incarico di consulenza professionale. </span></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Costituisce principio generale in materia di contratti stipulati dalla P.A. quello secondo cui la forma scritta è richiesta ad substantiam, essendo irrilevante l’eventuale deliberazione collegiale dell’ente pubblico, che sia prodromica alla stipulazione del contratto, atteso che un simile atto deliberativo si connota come mero atto interno e preparatorio del negozio che ha come destinatario solo l’organo rappresentativo legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 30/7/2009 n. 252</font></span></em></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. In relazione agli artt. 3 e 97 Cost., va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</span></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. La previsione dell’assunzione (sia pure a tempo determinato) da parte della P.A. di personale sfornito dei requisiti normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni che è destinato ad espletare, determina l’inserimento nell’organizzazione pubblica di soggetti che non offrono le necessarie garanzie di professionalità e competenza, ed è pertanto da ritenere illegittima ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. Pertanto va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"), nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 2/12/2008 n. 5928</font></span></em></strong></p><p align="justify"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Nel caso in cui un Comune abbia indetto, con apposito avviso, una procedura ad evidenza pubblica per l'attribuzione di un incarico professionale (nella specie si trattava dell'incarico di "Responsabile della redazione di un giornalino e per la cura del sito Web"), prevedendo nel contempo che tale incarico andava in ogni caso attribuito a "persona esterna" all'Amministrazione medesima, è legittimo il provvedimento con il quale - a seguito dell'espletamento della procedura - l'incarico stesso è stato attribuito ad un consigliere comunale, atteso che il consigliere comunale non può considerarsi come facente parte del personale interno all'Amministrazione comunale, non avendo alcun rapporto di lavoro con la stessa.</font></span></em><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 29/1/2008 n. 263</font></span></em></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><em><span style="font-style: normal; font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Anche se non è espressamente disciplinato il conferimento di un incarico professionale da parte della P.A., in base ai principi di trasparenza e di buon andamento la P.A. stessa può stabilire le regole per l'individuazione in concreto del soggetto più idoneo ed adeguato, per professionalità, esperienze, conoscenze tecniche, cui conferire l'incarico medesimo, regole alle quali essa stessa è poi ineluttabilmente vincolata, in ossequio ai principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall'articolo 97 della Costituzione. Nel caso in cui la P.A. abbia indetto una gara per l'affidamento di un incarico professionale, pur non essendo a ciò tenuta, le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera d'invito costituiscono la lex specialis della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportune, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando.</span></em></font><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA</font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"><span> </span></font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">T.A.R.  L'Aquila  Abruzzo  sez. I 20 settembre 2010 n. 668</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, al nuovo soggetto, concorrente in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dall'impresa cedente.</font></span><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione civile  sez. lav. 10 marzo 2009 n. 5709</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ai sensi dell'art. 2112 c.c., applicabile al trasferimento che un ente pubblico faccia delle proprie attività ad altro soggetto, è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda, anche prima delle modifiche introdotte con il d.lg. n. 18 del 2001, nel caso in cui un servizio (nella specie di mensa scolastica), costituente un' entità autonoma dotata di autonomia organizzativa, sia oggetto di un'operazione di dismissione e di trasferimento ad un diverso soggetto, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il servizio fosse assolto da una sola lavoratrice, non essendo tale circostanza incompatibile con l'autonomia organizzativa di una qualsiasi attività e, anzi, rappresentando un sintomo palese dell'assenza di specifici collegamenti con le altre strutture ed attività dell'ente pubblico.</font></span><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">T.A.R.  Bari  Puglia  sez. I 15 gennaio 2009 n. 77</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In linea generale, in caso di trasferimento di azienda, l'impresa che partecipa ad una gara può avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti tra cui quello dell'attività svolta nel triennio.</font></span></p> Provvedimenti disciplinari 2011-04-02T09:00:56Z 2011-04-02T09:00:56Z http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale-2010/provvedimenti-disciplinari.html a cura di Roberta Bruno info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Provvedimenti disciplinari</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 13/1/2010 n. 93</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È legittimo il provvedimento di licenziamento senza preavviso di un dipendente pubblico che sia motivato con riferimento alla condanna per concorso in corruzione. In tal caso, infatti, la gravità dei fatti contestati al dipendente e l’immediata evidenza degli stessi non consente la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto di servizio con l’Amministrazione e giustifica il licenziamento senza preavviso.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ordinanza Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 11/12/2009 n. 26023</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Viola l’art. 7 dello St. dei Lavoratori il comportamento dell'azienda che nega al lavoratore l'audizione in sede disciplinare perché egli ha chiesto di essere sentito con l'assistenza del suo avvocato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 4/2/2010 n. 516</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le evidenti esigenze di certezza caratterizzanti il settore dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici non ammettono in alcun modo un’opzione ermeneutica di portata sostanzialmente integrativa del dato normativo; in particolare, una disposizione secondo cui il procedimento disciplinare già concluso può essere riaperto solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (emersione di nuove prove le quali possano condurre al proscioglimento dell’incolpato, ovvero ad una sanzione di minore gravità) che prevedono una sorta di possibilità di reformatio in melius, non può indurre a ritenere che la medesima disposizione consenta altresì la riapertura del procedimento disciplinare in tutte le ipotesi in cui ciò avvenga in modo sfavorevole per il dipendente (prevedendo quindi una reformatio in pejus).</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Anche ammettendo in via astratta l’esercitabilità dei poteri di autotutela nella materia disciplinare, resta fermo che l’esercizio di tali poteri sarebbe possibile (conformemente ai generali principi regolatori della materia) solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (es.: previa esplicitazione dello specifico interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela, ponderazione fra i vari interessi nella specie coinvolti, valutazione dell’elemento/tempo nella concreta dinamica degli eventi). </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 5/3/2010 n. 5401</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 st. lav., l'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare garantisce l'esercizio del diritto di difesa.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 9/3/2010 n. 1347</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Per principio di carattere generale l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell’inquisito di vedere definita la propria posizione in un termine ragionevole, sicché il protrarsi ingiustificato dell’inerzia della medesima Amministrazione comporta l’esaurirsi di quel potere, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile sez. IV 22/3/2010 n. 6845</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 St. Lav. il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto, se lo richiede, di difendersi oralmente, anche se ha inviato all'azienda giustificazioni scritte.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 30/6/2010 n. 4166</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1) In caso di destituzione di diritto del dipendente pubblico, successivamente annullata in sede giurisdizionale, l'amministrazione può nuovamente esercitare il potere disciplinare nel termine previsto dall'art. 10 commi 2 e 3 della legge n. 19/90, applicabile ratione temporis, di 90 giorni dalla conoscenza piena della sentenza di annullamento.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2) In caso di riammissione in servizio del dipendente pubblico destituito di diritto, nelle more dell'espletamento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19/90, non spetta l'assegno alimentare previsto per i dipendenti sospesi dal servizio qualora venga nuovamente adottata una sanzione espulsiva.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 5/8/2010 n. 1827</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. La mancata indicazione, per motivi di privacy, del nominativo della persona offesa in un caso di molestie sessuali, viola sia il principio di specificità della contestazione di addebito, sia il diritto di difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Nel procedimento disciplinare il diritto di difesa prevale sulla tutela della riservatezza in base all'art. 24 cost. Perciò, nel caso in cui l'addebito sia di aver tentato di molestare una collega nei luoghi e nell'orario di lavoro, l'omessa indicazione del nome della collega, non consente un'adeguata difesa dell'incolpato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 31/8/2010 n. 6437</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In caso di condanna con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la risoluzione del rapporto di impiego è solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo, e non una sanzione disciplinare inflitta senza procedimento; pertanto, legittimamente l’Amministrazione, a fronte di una sentenza penale di condanna con inflizione di pena accessoria interdittiva o espulsiva, dispone la cessazione dal servizio, con un provvedimento che non ha portata disciplinare e che costituisce atto dovuto, vincolato, dichiarativo di uno status conseguente alla condanna penale del dipendente.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 8/10/2010 n. 294</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede – indipendentemente dall’intervenuta estinzione del reato per prescrizione – che "Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’art. 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio".</font></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Provvedimenti disciplinari</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 13/1/2010 n. 93</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È legittimo il provvedimento di licenziamento senza preavviso di un dipendente pubblico che sia motivato con riferimento alla condanna per concorso in corruzione. In tal caso, infatti, la gravità dei fatti contestati al dipendente e l’immediata evidenza degli stessi non consente la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto di servizio con l’Amministrazione e giustifica il licenziamento senza preavviso.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ordinanza Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 11/12/2009 n. 26023</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Viola l’art. 7 dello St. dei Lavoratori il comportamento dell'azienda che nega al lavoratore l'audizione in sede disciplinare perché egli ha chiesto di essere sentito con l'assistenza del suo avvocato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 4/2/2010 n. 516</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le evidenti esigenze di certezza caratterizzanti il settore dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici non ammettono in alcun modo un’opzione ermeneutica di portata sostanzialmente integrativa del dato normativo; in particolare, una disposizione secondo cui il procedimento disciplinare già concluso può essere riaperto solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (emersione di nuove prove le quali possano condurre al proscioglimento dell’incolpato, ovvero ad una sanzione di minore gravità) che prevedono una sorta di possibilità di reformatio in melius, non può indurre a ritenere che la medesima disposizione consenta altresì la riapertura del procedimento disciplinare in tutte le ipotesi in cui ciò avvenga in modo sfavorevole per il dipendente (prevedendo quindi una reformatio in pejus).</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Anche ammettendo in via astratta l’esercitabilità dei poteri di autotutela nella materia disciplinare, resta fermo che l’esercizio di tali poteri sarebbe possibile (conformemente ai generali principi regolatori della materia) solo al ricorrere di alcune tassative condizioni (es.: previa esplicitazione dello specifico interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela, ponderazione fra i vari interessi nella specie coinvolti, valutazione dell’elemento/tempo nella concreta dinamica degli eventi). </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 5/3/2010 n. 5401</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 st. lav., l'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare garantisce l'esercizio del diritto di difesa.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 9/3/2010 n. 1347</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Per principio di carattere generale l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il potere punitivo in un arco di tempo tale da non compromettere il corrispondente diritto dell’inquisito di vedere definita la propria posizione in un termine ragionevole, sicché il protrarsi ingiustificato dell’inerzia della medesima Amministrazione comporta l’esaurirsi di quel potere, con conseguente illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile sez. IV 22/3/2010 n. 6845</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 St. Lav. il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto, se lo richiede, di difendersi oralmente, anche se ha inviato all'azienda giustificazioni scritte.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 30/6/2010 n. 4166</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1) In caso di destituzione di diritto del dipendente pubblico, successivamente annullata in sede giurisdizionale, l'amministrazione può nuovamente esercitare il potere disciplinare nel termine previsto dall'art. 10 commi 2 e 3 della legge n. 19/90, applicabile ratione temporis, di 90 giorni dalla conoscenza piena della sentenza di annullamento.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2) In caso di riammissione in servizio del dipendente pubblico destituito di diritto, nelle more dell'espletamento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19/90, non spetta l'assegno alimentare previsto per i dipendenti sospesi dal servizio qualora venga nuovamente adottata una sanzione espulsiva.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 5/8/2010 n. 1827</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. La mancata indicazione, per motivi di privacy, del nominativo della persona offesa in un caso di molestie sessuali, viola sia il principio di specificità della contestazione di addebito, sia il diritto di difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Nel procedimento disciplinare il diritto di difesa prevale sulla tutela della riservatezza in base all'art. 24 cost. Perciò, nel caso in cui l'addebito sia di aver tentato di molestare una collega nei luoghi e nell'orario di lavoro, l'omessa indicazione del nome della collega, non consente un'adeguata difesa dell'incolpato.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 31/8/2010 n. 6437</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In caso di condanna con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la risoluzione del rapporto di impiego è solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo, e non una sanzione disciplinare inflitta senza procedimento; pertanto, legittimamente l’Amministrazione, a fronte di una sentenza penale di condanna con inflizione di pena accessoria interdittiva o espulsiva, dispone la cessazione dal servizio, con un provvedimento che non ha portata disciplinare e che costituisce atto dovuto, vincolato, dichiarativo di uno status conseguente alla condanna penale del dipendente.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte Costituzionale 8/10/2010 n. 294</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede – indipendentemente dall’intervenuta estinzione del reato per prescrizione – che "Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’art. 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio".</font></span></p> Giurisdizione 2011-04-02T08:58:52Z 2011-04-02T08:58:52Z http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale-2010/giurisdizione.html a cura di Roberta Bruno info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Giurisdizione</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 29/9/2010 n. 7207</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Non rientra nelle giurisdizione amministrativa in materia di concorsi di cui all’art. 63, comma quarto, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia che riguarda corsi per i quali la partecipazione avviene in base ad atto di ammissione, emesso in base all’accertato possesso dei requisiti prescritti dal bando; in tal caso, infatti, trova applicazione il comma primo dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, trovano occasione e causa genetica, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 15/2/2010 n. 815</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Gli atti di individuazione e di conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione collettiva che ha previsto e disciplinato l’istituto demandandone l’applicazione agli enti pubblici- datori di lavoro, esulano dall'ambito delle determinazioni amministrative autoritative (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001) e si iscrivono nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (artt. 5, comma 2, e 63, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001). I relativi provvedimenti, sia quelli a monte istitutivi delle medesime posizioni organizzative che quelli di conferimento delle stesse, sono sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ordinanza Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 20/8/2010 n. 18812</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, dato che in tal caso si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"><span> </span>Nel caso in cui la p.a., una volta coperti i posti messi a concorso, si sia determinata ad ampliare la pianta organica per la qualifica richiesta e a coprire gli ulteriori posti vacanti, in parte con lo scorrimento della graduatoria del concorso già espletato e, in parte, con ricorso alla mobilità interna, tale decisione concerne la gestione del rapporto di lavoro successiva all'approvazione della graduatoria e all'esaurimento della procedura concorsuale e pertanto le relative controversie rientrano nella giurisdizione del G.O.. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 26/2/2010 n. 4648</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le controversie relative il pubblico impiego privatizzato sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario se inerenti le fasi del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre spettano al g.a. se concernenti le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano la fase successiva a detta approvazione.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. La procedura concorsuale termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell'atto amministrativo presupposto.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">3. Anche se è vero che l'approvazione della graduatoria di un concorso segna il limite temporale oltre il quale sussiste la giurisdizione A.G.O., permane la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui non vi sia mai stata l'approvazione della graduatoria e comunque nell’ipotesi in cui sia stato posto in essere un atto di autotutela della graduatoria stessa, mediante l’adozione di un "contrarius actus", la cui legittimità deve essere verificata dal giudice amministrativo.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 15/9/2010 n. 6712</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Le vicende inerenti la formazione e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali sono identificabili come fasi di una procedura finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro come tali appartenenti alla giurisdizione del g.a. in base all’art. 63, comma IV, del d.lgs. n. 165/20.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 30/8/2010 n. 18857</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La posizione del dirigente pubblico aspirante a un incarico è tutelabile davanti al giudice del lavoro in forma risarcitoria, come interesse legittimo di diritto privato.</font></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Giurisdizione</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 29/9/2010 n. 7207</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Non rientra nelle giurisdizione amministrativa in materia di concorsi di cui all’art. 63, comma quarto, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una controversia che riguarda corsi per i quali la partecipazione avviene in base ad atto di ammissione, emesso in base all’accertato possesso dei requisiti prescritti dal bando; in tal caso, infatti, trova applicazione il comma primo dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, trovano occasione e causa genetica, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 15/2/2010 n. 815</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Gli atti di individuazione e di conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree, laddove trovano fondamento nella contrattazione collettiva che ha previsto e disciplinato l’istituto demandandone l’applicazione agli enti pubblici- datori di lavoro, esulano dall'ambito delle determinazioni amministrative autoritative (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001) e si iscrivono nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (artt. 5, comma 2, e 63, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001). I relativi provvedimenti, sia quelli a monte istitutivi delle medesime posizioni organizzative che quelli di conferimento delle stesse, sono sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ordinanza Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 20/8/2010 n. 18812</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, dato che in tal caso si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione"; solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"><span> </span>Nel caso in cui la p.a., una volta coperti i posti messi a concorso, si sia determinata ad ampliare la pianta organica per la qualifica richiesta e a coprire gli ulteriori posti vacanti, in parte con lo scorrimento della graduatoria del concorso già espletato e, in parte, con ricorso alla mobilità interna, tale decisione concerne la gestione del rapporto di lavoro successiva all'approvazione della graduatoria e all'esaurimento della procedura concorsuale e pertanto le relative controversie rientrano nella giurisdizione del G.O.. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 26/2/2010 n. 4648</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le controversie relative il pubblico impiego privatizzato sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario se inerenti le fasi del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre spettano al g.a. se concernenti le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano la fase successiva a detta approvazione.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. La procedura concorsuale termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell'atto amministrativo presupposto.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">3. Anche se è vero che l'approvazione della graduatoria di un concorso segna il limite temporale oltre il quale sussiste la giurisdizione A.G.O., permane la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui non vi sia mai stata l'approvazione della graduatoria e comunque nell’ipotesi in cui sia stato posto in essere un atto di autotutela della graduatoria stessa, mediante l’adozione di un "contrarius actus", la cui legittimità deve essere verificata dal giudice amministrativo.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 15/9/2010 n. 6712</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Le vicende inerenti la formazione e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali sono identificabili come fasi di una procedura finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro come tali appartenenti alla giurisdizione del g.a. in base all’art. 63, comma IV, del d.lgs. n. 165/20.</font></span><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 30/8/2010 n. 18857</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La posizione del dirigente pubblico aspirante a un incarico è tutelabile davanti al giudice del lavoro in forma risarcitoria, come interesse legittimo di diritto privato.</font></span></p> Concorsi-Graduatorie-Bandi-Mobilità 2011-04-02T08:55:29Z 2011-04-02T08:55:29Z http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale-2010/concorsi-graduatorie-bandi-mobilita.html a cura di Roberta Bruno info@codexa.it <p align="center"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt"><strong><font color="#000000">Concorsi - Graduatorie – Bandi – Mobilità</font></strong></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt"><strong><font color="#000000"> </font></strong></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><strong><font color="#000000">Corte Costituzionale 15/1/2010 n. 9</font></strong></span></em></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Le deroghe legislative al principio ex art. 97, 3° comma, Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, l’area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso; più precisamente, le deroghe sono da ritenere legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, dovendo essere funzionali alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 12/10/2010 n. 7410</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’amministrazione che esercita un controllo di legittimità sulle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice del concorso può rettificare la graduatoria ove si tratti di applicare disposizioni di agevole interpretazione e di applicazione “automatica”, mentre non può procedere ad una valutazione dei titoli e dei meriti dei singoli candidati, quando ciò implichi una valutazione tecnico- discrezionale rientrante nei poteri della Commissione giudicatrice, che deve essere pertanto riconvocata.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 8/10/2010 n. 7369</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Se è vero che il parametro dell'attitudine in sè è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all'intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d'istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento, dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso, dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l'Amministrazione auto vincolo e, infine, dalla - anche sintetica, purché non criptica – esposizione dell'iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento. Tale attività è vieppiù necessaria allorché si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili e profili professionali di alto livello.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 23/8/2010 n. 5907</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio il relativo anno. La clausola di un bando di concorso secondo cui i candidati debbono avere un’età "non superiore agli anni ventotto", va intesa nel senso dell’esatta equiparazione e fungibilità tra l’espressione "non aver superato il ventottesimo anno d’età" e la dizione "non superiore agli anni ventotto", e che quindi il requisito dell’età prescritto dal bando di concorso debba ritenersi carente in tutti i casi in cui il candidato abbia compiuto e, dunque, ultimato gli anni ventotto alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, entrando nell’anno di vita successivo (nel ventinovesimo).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ordinanza Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 20/8/2010 n. 18812</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 18/8/2010 n. 5830</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’art. 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicabile anche agli enti locali, è del tutto univoco nell’imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali. È pertanto illegittima la delibera con la quale un Comune ha indetto una procedura concorsuale, senza avere preventivamente proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico, per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 21/7/2010 n. 4779</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È legittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ha espresso un diniego in merito alla stipula del contratto individuale di lavoro, con un candidato risultato vincitore di concorso a posto di Vigile del Fuoco, che sia motivato con riferimento alla necessità di attendere gli esiti definitivi di un procedimento penale, cui è stato sottoposto il medesimo vincitore di concorso, per il reato di minacce, onde verificare le relativa qualità morali, nel caso in cui il bando di concorso contenga la prescrizione secondo la quale, tra i requisiti essenziali per la partecipazione al concorso, è necessario il possesso delle qualità morali e di condotta, ex art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 21/7/2010 n. 4791</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio «tempus regit actum» attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Ciò, tuttavia, non può valere ove la norma sopravvenuta abbia natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva.</font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">2. Ha</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva, l’art. 3, comma 91, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), secondo cui "il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio". Tale norma, per la sua natura interpretativa, incide sulle fasi già chiuse delle procedure concorsuali in corso in quanto, pur essendo intervenuta in epoca successiva a quella di presentazione delle domande, attiene alla questione dei requisiti di assunzione.</span></font><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 29/3/2010 n. 1783</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È illegittima la graduatoria di un concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di istruttore direttivo contabile presso un ente locale, che sia stata formata senza la valutazione di titoli prodotti da un candidato, i quali, benché di valenza inferiore rispetto al diploma di laurea richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, costituiscono titoli, rispettivamente, connessi al posto da ricoprire sotto il profilo dell’attitudine pratica ed attestanti l’esperienza professionale in una attività di stretta pertinenza con quella relativa al posto per la cui copertura è stata bandita la procedura concorsuale; con la conseguenza che si tratta di titoli non irrilevanti ai fini dell’assolvimento dei compiti connessi al posto da ricoprire, e, in quanto tali, idonei a richiedere una apposita valutazione da parte della commissione giudicatrice.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 16/2/2010 n. 871</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È illegittimo il concorso indetto da un ente locale per la copertura di un posto di funzionario (Comandante del Corpo della Polizia Municipale), nel caso in cui il relativo bando non sia stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; infatti, la mancata e/o omessa pubblicazione, per estratto, del suddetto bando, contrasta insanabilmente con l’art. 4 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che prescrive la pubblicazione del bando di concorso per l’accesso all’impiego, nella Gazzetta Ufficiale e, in particolare, per gli enti locali, prevede la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1 bis).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 16/2/2010 n. 877</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Nell’ambito delle prove scritte dei concorsi pubblici, i segni di riconoscimento idonei a violare la regola dell’anonimato ex art. 14, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge il componimento di potere individuare significativamente il soggetto che l’ha redatto.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. L’utilizzo di caratteri maiuscoli e l’inserimento della numerazione delle pagine nell'elaborato di una prova di un concorso pubblico, in mancanza di altri segni di riconoscimento, non possono costituire concreti segni idonei a violare la regola dell’anonimato ex art. 14, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, atteso che né la numerazione delle pagine (che è una evidente vicenda ordinatoria), né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere fungere da elementi di identificazione del candidato, non avendo gli stessi carattere oggettivamente distintivo ed anomalo. In particolare, l’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. V 18/11/2010 n. 25332</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’obbligo di motivare le valutazioni concorsuali, imposto anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali, deve ritenersi assolto quando al punteggio numerico si accompagnino, quanto meno, ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire "ab externo" la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione giudicatrice, la successiva apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici consentono in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione stessa.</font></span></p> <p align="center"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt"><strong><font color="#000000">Concorsi - Graduatorie – Bandi – Mobilità</font></strong></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 12pt"><strong><font color="#000000"> </font></strong></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><strong><font color="#000000">Corte Costituzionale 15/1/2010 n. 9</font></strong></span></em></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Le deroghe legislative al principio ex art. 97, 3° comma, Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, l’area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso; più precisamente, le deroghe sono da ritenere legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, dovendo essere funzionali alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 12/10/2010 n. 7410</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’amministrazione che esercita un controllo di legittimità sulle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice del concorso può rettificare la graduatoria ove si tratti di applicare disposizioni di agevole interpretazione e di applicazione “automatica”, mentre non può procedere ad una valutazione dei titoli e dei meriti dei singoli candidati, quando ciò implichi una valutazione tecnico- discrezionale rientrante nei poteri della Commissione giudicatrice, che deve essere pertanto riconvocata.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 8/10/2010 n. 7369</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Se è vero che il parametro dell'attitudine in sè è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all'intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d'istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento, dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso, dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l'Amministrazione auto vincolo e, infine, dalla - anche sintetica, purché non criptica – esposizione dell'iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento. Tale attività è vieppiù necessaria allorché si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili e profili professionali di alto livello.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. IV 23/8/2010 n. 5907</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio il relativo anno. La clausola di un bando di concorso secondo cui i candidati debbono avere un’età "non superiore agli anni ventotto", va intesa nel senso dell’esatta equiparazione e fungibilità tra l’espressione "non aver superato il ventottesimo anno d’età" e la dizione "non superiore agli anni ventotto", e che quindi il requisito dell’età prescritto dal bando di concorso debba ritenersi carente in tutti i casi in cui il candidato abbia compiuto e, dunque, ultimato gli anni ventotto alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, entrando nell’anno di vita successivo (nel ventinovesimo).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ordinanza Corte di Cassazione Civile Sezioni unite 20/8/2010 n. 18812</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 18/8/2010 n. 5830</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’art. 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicabile anche agli enti locali, è del tutto univoco nell’imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali. È pertanto illegittima la delibera con la quale un Comune ha indetto una procedura concorsuale, senza avere preventivamente proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico, per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 21/7/2010 n. 4779</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È legittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ha espresso un diniego in merito alla stipula del contratto individuale di lavoro, con un candidato risultato vincitore di concorso a posto di Vigile del Fuoco, che sia motivato con riferimento alla necessità di attendere gli esiti definitivi di un procedimento penale, cui è stato sottoposto il medesimo vincitore di concorso, per il reato di minacce, onde verificare le relativa qualità morali, nel caso in cui il bando di concorso contenga la prescrizione secondo la quale, tra i requisiti essenziali per la partecipazione al concorso, è necessario il possesso delle qualità morali e di condotta, ex art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 21/7/2010 n. 4791</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio «tempus regit actum» attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Ciò, tuttavia, non può valere ove la norma sopravvenuta abbia natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva.</font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">2. Ha</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva, l’art. 3, comma 91, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), secondo cui "il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio". Tale norma, per la sua natura interpretativa, incide sulle fasi già chiuse delle procedure concorsuali in corso in quanto, pur essendo intervenuta in epoca successiva a quella di presentazione delle domande, attiene alla questione dei requisiti di assunzione.</span></font><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 29/3/2010 n. 1783</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È illegittima la graduatoria di un concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di istruttore direttivo contabile presso un ente locale, che sia stata formata senza la valutazione di titoli prodotti da un candidato, i quali, benché di valenza inferiore rispetto al diploma di laurea richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, costituiscono titoli, rispettivamente, connessi al posto da ricoprire sotto il profilo dell’attitudine pratica ed attestanti l’esperienza professionale in una attività di stretta pertinenza con quella relativa al posto per la cui copertura è stata bandita la procedura concorsuale; con la conseguenza che si tratta di titoli non irrilevanti ai fini dell’assolvimento dei compiti connessi al posto da ricoprire, e, in quanto tali, idonei a richiedere una apposita valutazione da parte della commissione giudicatrice.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 16/2/2010 n. 871</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">È illegittimo il concorso indetto da un ente locale per la copertura di un posto di funzionario (Comandante del Corpo della Polizia Municipale), nel caso in cui il relativo bando non sia stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; infatti, la mancata e/o omessa pubblicazione, per estratto, del suddetto bando, contrasta insanabilmente con l’art. 4 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che prescrive la pubblicazione del bando di concorso per l’accesso all’impiego, nella Gazzetta Ufficiale e, in particolare, per gli enti locali, prevede la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1 bis).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. V 16/2/2010 n. 877</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">1. Nell’ambito delle prove scritte dei concorsi pubblici, i segni di riconoscimento idonei a violare la regola dell’anonimato ex art. 14, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 devono essere delle chiare appostazioni grafiche che possano permettere a chi legge il componimento di potere individuare significativamente il soggetto che l’ha redatto.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. L’utilizzo di caratteri maiuscoli e l’inserimento della numerazione delle pagine nell'elaborato di una prova di un concorso pubblico, in mancanza di altri segni di riconoscimento, non possono costituire concreti segni idonei a violare la regola dell’anonimato ex art. 14, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, atteso che né la numerazione delle pagine (che è una evidente vicenda ordinatoria), né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono essere fungere da elementi di identificazione del candidato, non avendo gli stessi carattere oggettivamente distintivo ed anomalo. In particolare, l’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, pur non essendo abituale da parte dei candidati, è comunque una modalità di uso, specialmente quando il candidato stesso, per timore di non essere ben compreso, intende chiaramente rappresentare da un punto di vista grafico le proprie argomentazioni. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. V 18/11/2010 n. 25332</font></span></em></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">L’obbligo di motivare le valutazioni concorsuali, imposto anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali, deve ritenersi assolto quando al punteggio numerico si accompagnino, quanto meno, ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire "ab externo" la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione giudicatrice, la successiva apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici consentono in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione stessa.</font></span></p> Sanzioni disciplinari 2011-04-01T12:39:21Z 2011-04-01T12:39:21Z http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale-2011/sanzioni-disciplinari.html a cura di Roberta Bruno info@codexa.it <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Sanzioni disciplinari</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><u></u></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 28/1/2011 n. 645</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. L</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">'art. 11 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in combinato disposto con l'art. 117 della l. 10 gennaio 1957, n. 3, comporta che, a far data dal momento in cui viene esercitata l'azione penale (con gli atti tipizzati dal vigente codice di procedura penale, quali il rinvio a giudizio), sussiste il dovere dell'Amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato, anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all'autorità giudiziaria.</span></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Non comporta la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, il fatto che il consiglio di disciplina ha continuato la propria attività dopo la sostituzione del presidente, senza riconvocarsi ab initio e riprendere ab initio l’esame degli atti dell’inchiesta, ove risulti che tutti i componenti del consiglio di disciplina abbiano avuto conoscenza piena, diretta e formalmente dichiarata degli atti dell’inchiesta ed in particolare il presidente subentrato abbia attestato in due occasioni l’avvenuta lettura, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 27/1/2011 n. 1926</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, anche ai fini dell'applicazione di sanzioni conservative, non è necessaria l'affissione del codice disciplinare se si tratta di comportamenti contrari al minimo etico. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 25/1/2011 n. 1699</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore subordinato deve tenere una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, per cui la mancata prestazione dovuta allo stato di malattia del dipendente trova tutela nei limiti delle disposizioni contrattuali e codicistiche in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore stesso. Sicché il licenziamento è del tutto legittimo qualora il dipendente si assenti per malattia per periodi prolungati, se la malattia stessa sia stata causata da un suo comportamento imprudente (nella specie, un lavoratore aveva utilizzato le ferie autorizzate, non per accudire la madre ammalata, come dichiarato, ma per andare in Madagascar, esponendosi peraltro al rischio prevedibile di contrarre malattia, così come già avvenuto in precedenti ricadute corrispondenti ad altri viaggi nello stesso Paese).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 12/1/2011 n. 547</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il rifiuto di eseguire una delle prestazioni lavorative dovute può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari in quanto non rientrante nell'esercizio del diritto di sciopero.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Penale sez. II 4/1/2011 n. 38</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, costituisce condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'Amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano da considerare economicamente apprezzabili.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'"><font size="3"><font color="#000000">Sanzioni disciplinari</font></font></span></strong></p><p align="justify"><strong><u></u></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Consiglio di Stato sez. VI 28/1/2011 n. 645</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><font color="#000000"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">1. L</span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">'art. 11 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in combinato disposto con l'art. 117 della l. 10 gennaio 1957, n. 3, comporta che, a far data dal momento in cui viene esercitata l'azione penale (con gli atti tipizzati dal vigente codice di procedura penale, quali il rinvio a giudizio), sussiste il dovere dell'Amministrazione di non dare inizio al procedimento disciplinare o di sospendere il procedimento già avviato, anche quando i fatti suscettibili in astratto di costituire un reato sono da essa stessa rilevati e denunciati all'autorità giudiziaria.</span></font></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">2. Non comporta la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, il fatto che il consiglio di disciplina ha continuato la propria attività dopo la sostituzione del presidente, senza riconvocarsi ab initio e riprendere ab initio l’esame degli atti dell’inchiesta, ove risulti che tutti i componenti del consiglio di disciplina abbiano avuto conoscenza piena, diretta e formalmente dichiarata degli atti dell’inchiesta ed in particolare il presidente subentrato abbia attestato in due occasioni l’avvenuta lettura, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 27/1/2011 n. 1926</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, anche ai fini dell'applicazione di sanzioni conservative, non è necessaria l'affissione del codice disciplinare se si tratta di comportamenti contrari al minimo etico. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 25/1/2011 n. 1699</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore subordinato deve tenere una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, per cui la mancata prestazione dovuta allo stato di malattia del dipendente trova tutela nei limiti delle disposizioni contrattuali e codicistiche in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore stesso. Sicché il licenziamento è del tutto legittimo qualora il dipendente si assenti per malattia per periodi prolungati, se la malattia stessa sia stata causata da un suo comportamento imprudente (nella specie, un lavoratore aveva utilizzato le ferie autorizzate, non per accudire la madre ammalata, come dichiarato, ma per andare in Madagascar, esponendosi peraltro al rischio prevedibile di contrarre malattia, così come già avvenuto in precedenti ricadute corrispondenti ad altri viaggi nello stesso Paese).</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Civile Sezione lavoro 12/1/2011 n. 547</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il rifiuto di eseguire una delle prestazioni lavorative dovute può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari in quanto non rientrante nell'esercizio del diritto di sciopero.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Corte di Cassazione Penale sez. II 4/1/2011 n. 38</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, costituisce condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'Amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano da considerare economicamente apprezzabili.</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p>