Contenzioso - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei LavoriCentro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Venetohttp://www.csddl.it/csddl/contenzioso-previdenziale/atom.html2021-03-12T13:03:23ZJoomla! 1.5 - Open Source Content ManagementMassimario di lavoro e previdenza 22010-12-13T09:09:49Z2010-12-13T09:09:49Zhttp://www.csddl.it/csddl/massimario-di-lavoro-e-previdenza/massimario-di-lavoro-e-previdenza-2.htmldi Mario Di Coratoinfo@codexa.it<p align="center"><font color="#008000"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 16pt">Massimario di<span> </span>lavoro e previdenza</span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> </span></font></p><p align="center"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di<span> </span>Mario Di Corato</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Licenziamento disciplinare per scarso rendimento sul posto di lavoro</span></em></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong></font><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Riguarda il caso di un lavoratore licenziato per scarso rendimento e più volte oggetto di lamentele da parte dei colleghi per i suoi ritardi e per le continue omissioni nello svolgimento del lavoro, per cui spesso gli stessi colleghi erano costretti a terminare il lavoro lascato incompleto. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Suprema Corte confermava il giudizio della Corte d’Appello che aveva<span> </span>ribaltato la decisione dei giudici di primo grado, sulla base di elementi di prova rappresentativi di un quadro di scarsa diligenza, sufficiente a legittimare il licenziamento.</font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 24361 del 1.12.2010 </font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Non sussiste giusta causa di licenziamento per chi sottrae fondi aziendali per l’acquisto di materiale</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Cassazione ha rigettato il ricorso di una Azienda che aveva licenziato un suo dipendente per irregolarità commesse nella gestione dei fondi ( pagamento di alcune fatture<span> </span>e sottrazione di fondi societari per l’acquisto di merci, senza autorizzazione). La suprema Corte ha condiviso la decisione del Tribunale<span> </span>e poi quella della Corte di Appello, in quanto era esistente una "prassi aziendale" in base alla quale il pagamento delle fatture poteva avvenire anche in assenza di un buono d’ordine; mentre la mancata autorizzazione non è stata ritenuta illecito penale tenuto conto che il lavoratore ha utilizzato i fondi societari unicamente per esigenze aziendali. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Corte di Cassazione nel ritenere illegittimo il licenziamento non ha ritenuto i fatti così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario tra il lavoratore e l’Azienda e tali da giustificare la massima sanzione disciplinare. </font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 23932 del 25.11.2010<span> </span></font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Legittima l’assegnazione a mansioni inferiori del lavoratore che rientra dalla Cassa Integrazione Guadagni</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Suprema Corte ha ritenuto corrette le decisioni del Tribunale e della Corte di Appello che avevano respinto l’ istanza di un lavoratore in ordine alla condanna del datore di lavoro, al risarcimento del danno, che lo aveva assegnato a mansioni inferiori<span> </span>al suo livello di inquadramento al rientro dalla CIG. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ha precisato che il cosiddetto “<em>patto di dequalificazione</em>”, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro costituisce non già una deroga all’art. 2103 c.c. norma diretta alla regolamentazione dello “jus variandi” del datore di lavoro e, come tale inderogabile secondo il disposto del comma secondo dello stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore. Pertanto la validità del patto presuppone l’impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione, sia pure in forma tacita, della disponibilità del lavoratore ad accettare.<span> </span></font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"></span><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 23926 del<span> </span>25.11.2010 </font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il privato è responsabile dell’infortunio dell’operaio che lavora in casa</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il privato, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto. La Corte di cassazione, respingendo il ricorso del proprietario avverso le sentenze di primo e secondo grado che lo<span> </span>avevano condannato in qualità di responsabile della morte dell’operaio, affermano che “<em>in tema di sicurezza sul lavoro riveste una posizione di garanzia il committente (proprietario) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due</em>”. Precisano, inoltre, che è errata la tesi di diritto secondo la quale in caso di prestazione d’opera il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sicurezza. <span> </span></font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"></span><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione penale sentenza n. 42465 del 1.12.2010</font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"> </p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Legittimo il licenziamento di chi si addormenta sul posto di lavoro</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso di un lavoratore e, ha sottolineato che “ l’addormentarsi costituisce abbandono del posto di servizio”, respingendo così il ricorso proposto da un agente di polizia che in servizio alla frontiera si era allontanato per recarsi a riposare nel gabbiotto.<span> </span>Secondo<span> </span>la Corte “l’addormentamento, quando dipende da una libera scelta del soggetto e non da cause patologiche, è sempre un atto volontario “ e, come tale costituisce abbandono del posto di lavoro. Inoltre l’abbandono del lavoro deve intendersi non solo quello di colui che materialmente si allontana dal luogo dove il servizio deve essere prestato, ma anche colui che, pur presente nel luogo in realtà non lo presta. </font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione penale sentenza n. 43412 del 7.12.2010 </font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"> </p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Il licenziamento del lavoratore che timbra al posto di un altro è legittimo</span></em></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong></font><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva timbrato il cartellino di presenza di una collega che in quel momento stava parcheggiando, confermando le sentenze dei Giudici di merito che “<em>hanno ricostruito la condotta del lavoratore sotto tutti i profili – soggettivo ed oggettivo – ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente</em>“.</font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 24796 del 7.12.2010</font></span></em></p><p align="center"><font color="#008000"><strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 16pt">Massimario di<span> </span>lavoro e previdenza</span></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"> </span></font></p><p align="center"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">di<span> </span>Mario Di Corato</font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Licenziamento disciplinare per scarso rendimento sul posto di lavoro</span></em></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong></font><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Riguarda il caso di un lavoratore licenziato per scarso rendimento e più volte oggetto di lamentele da parte dei colleghi per i suoi ritardi e per le continue omissioni nello svolgimento del lavoro, per cui spesso gli stessi colleghi erano costretti a terminare il lavoro lascato incompleto. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Suprema Corte confermava il giudizio della Corte d’Appello che aveva<span> </span>ribaltato la decisione dei giudici di primo grado, sulla base di elementi di prova rappresentativi di un quadro di scarsa diligenza, sufficiente a legittimare il licenziamento.</font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 24361 del 1.12.2010 </font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Non sussiste giusta causa di licenziamento per chi sottrae fondi aziendali per l’acquisto di materiale</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Cassazione ha rigettato il ricorso di una Azienda che aveva licenziato un suo dipendente per irregolarità commesse nella gestione dei fondi ( pagamento di alcune fatture<span> </span>e sottrazione di fondi societari per l’acquisto di merci, senza autorizzazione). La suprema Corte ha condiviso la decisione del Tribunale<span> </span>e poi quella della Corte di Appello, in quanto era esistente una "prassi aziendale" in base alla quale il pagamento delle fatture poteva avvenire anche in assenza di un buono d’ordine; mentre la mancata autorizzazione non è stata ritenuta illecito penale tenuto conto che il lavoratore ha utilizzato i fondi societari unicamente per esigenze aziendali. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Corte di Cassazione nel ritenere illegittimo il licenziamento non ha ritenuto i fatti così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario tra il lavoratore e l’Azienda e tali da giustificare la massima sanzione disciplinare. </font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 23932 del 25.11.2010<span> </span></font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Legittima l’assegnazione a mansioni inferiori del lavoratore che rientra dalla Cassa Integrazione Guadagni</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Suprema Corte ha ritenuto corrette le decisioni del Tribunale e della Corte di Appello che avevano respinto l’ istanza di un lavoratore in ordine alla condanna del datore di lavoro, al risarcimento del danno, che lo aveva assegnato a mansioni inferiori<span> </span>al suo livello di inquadramento al rientro dalla CIG. </font></span><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Ha precisato che il cosiddetto “<em>patto di dequalificazione</em>”, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro costituisce non già una deroga all’art. 2103 c.c. norma diretta alla regolamentazione dello “jus variandi” del datore di lavoro e, come tale inderogabile secondo il disposto del comma secondo dello stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore. Pertanto la validità del patto presuppone l’impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione, sia pure in forma tacita, della disponibilità del lavoratore ad accettare.<span> </span></font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"></span><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 23926 del<span> </span>25.11.2010 </font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><em></em></strong></p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il privato è responsabile dell’infortunio dell’operaio che lavora in casa</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Il privato, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l’operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto. La Corte di cassazione, respingendo il ricorso del proprietario avverso le sentenze di primo e secondo grado che lo<span> </span>avevano condannato in qualità di responsabile della morte dell’operaio, affermano che “<em>in tema di sicurezza sul lavoro riveste una posizione di garanzia il committente (proprietario) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due</em>”. Precisano, inoltre, che è errata la tesi di diritto secondo la quale in caso di prestazione d’opera il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sicurezza. <span> </span></font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"></span><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione penale sentenza n. 42465 del 1.12.2010</font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"> </p><p align="justify"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Legittimo il licenziamento di chi si addormenta sul posto di lavoro</font></span></em></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso di un lavoratore e, ha sottolineato che “ l’addormentarsi costituisce abbandono del posto di servizio”, respingendo così il ricorso proposto da un agente di polizia che in servizio alla frontiera si era allontanato per recarsi a riposare nel gabbiotto.<span> </span>Secondo<span> </span>la Corte “l’addormentamento, quando dipende da una libera scelta del soggetto e non da cause patologiche, è sempre un atto volontario “ e, come tale costituisce abbandono del posto di lavoro. Inoltre l’abbandono del lavoro deve intendersi non solo quello di colui che materialmente si allontana dal luogo dove il servizio deve essere prestato, ma anche colui che, pur presente nel luogo in realtà non lo presta. </font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione penale sentenza n. 43412 del 7.12.2010 </font></span></em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"> </p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt">Il licenziamento del lavoratore che timbra al posto di un altro è legittimo</span></em></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong></font><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">La Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva timbrato il cartellino di presenza di una collega che in quel momento stava parcheggiando, confermando le sentenze dei Giudici di merito che “<em>hanno ricostruito la condotta del lavoratore sotto tutti i profili – soggettivo ed oggettivo – ponendo in rilievo la gravità dei fatti e la proporzionalità tra essi e la sanzione inflitta, per essere venuta meno la fiducia del datore di lavoro nell’operato del dipendente</em>“.</font></span></p><p align="justify"><em><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt"><font color="#000000">Cassazione sentenza n. 24796 del 7.12.2010</font></span></em></p>Massimario di lavoro e previdenza 12010-10-20T16:17:40Z2010-10-20T16:17:40Zhttp://www.csddl.it/csddl/massimario-di-lavoro-e-previdenza/massimario-di-lavoro-e-previdenza.htmldi Mario di Coratoinfo@codexa.it<p align="center"><font color="#008000"><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">MASSIMARIO SUL DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE</font></font></strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></font></p><p align="center"><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman" style="font-size: 12px">di Mario Di Corato</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Pensione di reversibilità dell’ex coniuge</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">La Suprema Corte ha chiarito che ai fini della concessione dell’assegno di riversibilità all’ex coniuge è necessario che lo stesso risulti già percettore dell’assegno di divorzio. Nello specifico la Corte ha sottolineato che il semplice rispetto dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del mantenimento non sono condizione sufficiente per la concessione e corresponsione della pensione di riversibilità. <span> </span></font></font></font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. Sez. lav. 12 ottobre 2010 n. 20999 </font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Computo degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">La sentenza pone fine alla controversa vicenda degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro disponendo che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione deve essere computato a tutti gli effetti nella anzianità di servizio anche quando la contrattazione collettiva preveda una formulazione diversa. <span> </span></font></font></font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. SS. UU. 23 settembre 2010 n. 20074</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Licenziamento per superamento del periodo di comporto </font></font></font></strong></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La Suprema Corte, rigettando il ricorso del datore di lavoro, ha ritenuto che anche per il licenziamento per superamento del periodo di comporto opera il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell’ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l’esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall’altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la situazione del rapporto. (Nella specie trattavasi di un lavoratore che aveva superato di oltre 200 giorni il limite di assenze dal lavoro stabilito dal C.C.N.L.. Il ricorso del lavoratore era stato accolto sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello ritenendo tardivo il licenziamento, rilevando che il datore di lavoro era ben a conoscenza delle assenze e ne aveva tollerato il superamento del periodo di comporto). </font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. Sez. lav. 11 maggio 2010 n. 11342</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Videoregistrazioni sul luogo di lavoro quale prova contro il dipendente</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La Corte ha riconosciuto che quando sul lavoratore si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi. La finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori; <span> </span>infatti gli artt. 4 e 38 implicano l’accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti;<span> </span>pertanto, non è ravvisabile l’inutilizzabilità ai sensi dell’art.191 c.p.p.. (Nel caso in esame il lavoratore, imputato di appropriazione indebita aggravata di una somma di denaro prelevata dalla cassa dell’esercizio pubblico, ricorreva, ai sensi degli artt. 4 e 38 della L. n. 300/70 , in quanto la videocamera era stata collocata senza previo accordo per il controllo dell’imputato nello svolgimento delle sue attività lavorative).</font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. pen. Sez. V 1 giugno 2010 n. 20722</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Obbligo di presenza del lavoratore malato, visite di controllo, obbligo di reperibilità</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Com’è noto per consolidata giurisprudenza è consentito al lavoratore assente di dedurre un giustificato motivo di non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, purchè provi che l’allontanamento dal domicilio, durante le fasce orarie, è stato dovuto a causa di forma maggiore, ad esempio una visita medica. (La Corte ha fissato ora il principio secondo cui non deve sussistere necessariamente una causa di forza maggiore, ma vi possono essere esigenze volte a tutelare interessi primari, quali nella fattispecie in esame, il sostegno morale e la vicinanza alla propria madre, ricoverata in un centro di riabilitazione, a nulla rilevando la non cogenza della presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria, in ragione della esistenza presso quest’ultima di personale infermieristico. Con la suddetta sentenza la Corte di Cassazione amplia i casi in cui è consentito al lavoratore malato di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità senza incorrere nella perdita della indennità di malattia). </font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. Sez. lav. 9 marzo 2010 n. 5718 </font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p> </p><p align="center"><font color="#008000"><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">MASSIMARIO SUL DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE</font></font></strong><font face="Times New Roman" size="3"> </font></font></p><p align="center"><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman" style="font-size: 12px">di Mario Di Corato</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Pensione di reversibilità dell’ex coniuge</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">La Suprema Corte ha chiarito che ai fini della concessione dell’assegno di riversibilità all’ex coniuge è necessario che lo stesso risulti già percettore dell’assegno di divorzio. Nello specifico la Corte ha sottolineato che il semplice rispetto dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del mantenimento non sono condizione sufficiente per la concessione e corresponsione della pensione di riversibilità. <span> </span></font></font></font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. Sez. lav. 12 ottobre 2010 n. 20999 </font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Computo degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">La sentenza pone fine alla controversa vicenda degli scatti di anzianità nei contratti di formazione e lavoro disponendo che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione deve essere computato a tutti gli effetti nella anzianità di servizio anche quando la contrattazione collettiva preveda una formulazione diversa. <span> </span></font></font></font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. SS. UU. 23 settembre 2010 n. 20074</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Licenziamento per superamento del periodo di comporto </font></font></font></strong></p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La Suprema Corte, rigettando il ricorso del datore di lavoro, ha ritenuto che anche per il licenziamento per superamento del periodo di comporto opera il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell’ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l’esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall’altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la situazione del rapporto. (Nella specie trattavasi di un lavoratore che aveva superato di oltre 200 giorni il limite di assenze dal lavoro stabilito dal C.C.N.L.. Il ricorso del lavoratore era stato accolto sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello ritenendo tardivo il licenziamento, rilevando che il datore di lavoro era ben a conoscenza delle assenze e ne aveva tollerato il superamento del periodo di comporto). </font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. Sez. lav. 11 maggio 2010 n. 11342</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Videoregistrazioni sul luogo di lavoro quale prova contro il dipendente</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">La Corte ha riconosciuto che quando sul lavoratore si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi. La finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori; <span> </span>infatti gli artt. 4 e 38 implicano l’accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti;<span> </span>pertanto, non è ravvisabile l’inutilizzabilità ai sensi dell’art.191 c.p.p.. (Nel caso in esame il lavoratore, imputato di appropriazione indebita aggravata di una somma di denaro prelevata dalla cassa dell’esercizio pubblico, ricorreva, ai sensi degli artt. 4 e 38 della L. n. 300/70 , in quanto la videocamera era stata collocata senza previo accordo per il controllo dell’imputato nello svolgimento delle sue attività lavorative).</font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. pen. Sez. V 1 giugno 2010 n. 20722</font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p><strong><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Obbligo di presenza del lavoratore malato, visite di controllo, obbligo di reperibilità</font></font></font></strong> </p><p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Com’è noto per consolidata giurisprudenza è consentito al lavoratore assente di dedurre un giustificato motivo di non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, purchè provi che l’allontanamento dal domicilio, durante le fasce orarie, è stato dovuto a causa di forma maggiore, ad esempio una visita medica. (La Corte ha fissato ora il principio secondo cui non deve sussistere necessariamente una causa di forza maggiore, ma vi possono essere esigenze volte a tutelare interessi primari, quali nella fattispecie in esame, il sostegno morale e la vicinanza alla propria madre, ricoverata in un centro di riabilitazione, a nulla rilevando la non cogenza della presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria, in ragione della esistenza presso quest’ultima di personale infermieristico. Con la suddetta sentenza la Corte di Cassazione amplia i casi in cui è consentito al lavoratore malato di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità senza incorrere nella perdita della indennità di malattia). </font></p><p><em><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Cass. civ. Sez. lav. 9 marzo 2010 n. 5718 </font></font></font></em><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font></p><p> </p>Esposizione prolungata all'amianto2010-06-02T08:36:04Z2010-06-02T08:36:04Zhttp://www.csddl.it/csddl/contenzioso-previdenziale/esposizione-prolungata-allamianto.htmldi Ezio Bonanniinfo@codexa.it<p align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff"><a href="attachments/438_Esposizione%20prolungata%20all/'amianto.pdf">ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALL’AMIANTO</a></font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff">Accertamento del diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali</font></span></strong><em><span style="color: red; font-family: 'Trebuchet MS'"><font size="3"> </font></span></em> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="font-family: 'Trebuchet MS'"><font size="3"><font color="#000000">di Ezio Bonanni</font></font></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Trebuchet MS'"><font size="3"><font face="times new roman,times" color="#000000">(in rivista telematica </font><a href="anno-iv-n.-2/"><font face="times new roman,times" color="#000000">www.dirittodeilavori.it</font></a><font face="times new roman,times"><font color="#000000">, anno IV n. 2, maggio 2010)</font></font></font></span></p><p align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff"><a href="attachments/438_Esposizione%20prolungata%20all/'amianto.pdf">ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALL’AMIANTO</a></font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff">Accertamento del diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali</font></span></strong><em><span style="color: red; font-family: 'Trebuchet MS'"><font size="3"> </font></span></em> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="font-family: 'Trebuchet MS'"><font size="3"><font color="#000000">di Ezio Bonanni</font></font></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: 'Trebuchet MS'"><font size="3"><font face="times new roman,times" color="#000000">(in rivista telematica </font><a href="anno-iv-n.-2/"><font face="times new roman,times" color="#000000">www.dirittodeilavori.it</font></a><font face="times new roman,times"><font color="#000000">, anno IV n. 2, maggio 2010)</font></font></font></span></p>Malattia professionale e nesso causale2010-06-01T11:05:26Z2010-06-01T11:05:26Zhttp://www.csddl.it/csddl/contenzioso-previdenziale/malattia-profesionale-e-nesso-causale.htmldi Tiziana Valeriana De Virgilioinfo@codexa.it<p align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff"><a href="attachments/435_Malattia%20profesionale%20e%20nesso%20causale.pdf">MALATTIA PROFESSIONALE E NESSO CAUSALE</a></font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff">Insorgenza della neoplasia per uso del telefono cellulare</font></span></strong><em><span style="color: red"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></em> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333"><font size="3"><font face="Times New Roman">di Tiziana Valeriana De Virgilio</font></font></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: #333333"><font size="3"><font face="Times New Roman">(in rivista telematica <a href="anno-iv-n.-2/">www.dirittodeilavori.it</a>, anno IV n. 2, maggio 2010)</font></font></span></p><p align="center"><strong><span style="font-size: 16pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff"><a href="attachments/435_Malattia%20profesionale%20e%20nesso%20causale.pdf">MALATTIA PROFESSIONALE E NESSO CAUSALE</a></font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: #333333; font-family: 'Trebuchet MS'"><font color="#0000ff">Insorgenza della neoplasia per uso del telefono cellulare</font></span></strong><em><span style="color: red"><font face="Times New Roman" size="3"> </font></span></em> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><em><span style="color: #333333"><font size="3"><font face="Times New Roman">di Tiziana Valeriana De Virgilio</font></font></span></em></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="color: #333333"><font size="3"><font face="Times New Roman">(in rivista telematica <a href="anno-iv-n.-2/">www.dirittodeilavori.it</a>, anno IV n. 2, maggio 2010)</font></font></span></p>Mutualità nel calcolo del premio Inail2010-04-19T18:53:02Z2010-04-19T18:53:02Zhttp://www.csddl.it/csddl/contenzioso-previdenziale/mutualita-nel-calcolo-del-premio-inail.htmldi Pierfrancesco Damascoinfo@codexa.it<p align="center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font style="font-size: 16px" color="#ff0000">LE CORTI DI MERITO PUGLIESI SI CONFRONTANO CON L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA’ NEL CALCOLO DEL PREMIO INAIL </font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#ff0000">Considerazioni a marigine della sentenza n. 4442 dell'08/07/2009 del Tribunale di Foggia</font></span></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Il caso qui al vaglio nasce da una contesa di singolare complessità e che involge numerosi profili attinenti, nello specifico, al calcolo del premio da versare all’INAIL da parte dei datori di lavoro, ma, più in generale, aspetti riguardanti il principio mutualistico che governa l’assicurazione pubblica contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggetto di attenzione anche delle Corti Giudiziarie dell’UE.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La lite, insorta nel 2005, nasceva da un ricorso avverso il provvedimento di aumento del tasso di tariffa del premio adottato dall’INAIL, a dire del ricorrente, a suo danno, nei primi mesi dello stesso anno. Riteneva, l'opponente, che il provvedimento fosse illegittimo, e quindi da annullare in quanto infondato in diritto sotto una diversa serie di profili. La ricorrente lamentava, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento di oscillazione del tasso medio di tariffa, quale determinato dall’Istituto per l’anno 2005, e la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 1124/1965, di quelle contenute nel D.M. n. 10651 del 12/12/2000 e nella circolare n. 9/2002 dell’Inail, e concludeva, chiedendo lo scorporo, dall’ammontare della riserva sinistri 2003 degli oneri relativi ad una malattia professionale, denunciata da un suo dipendente, che dava luogo alla rendita diretta, poi cessata nel maggio del 2004 per morte dello stesso lavoratore. Sosteneva, infatti, che l’Istituto, alla data del dell’ottobre del 2004, giorno di<span> </span>elaborazione del tasso specifico aziendale, era certo che non avrebbe sopportato alcun onere per il futuro e non aveva, anzi, erogato nessuna somma fin dal maggio 2004 per la morte del<span> </span>lavoratore, che non aveva lasciato erede alcuno. Concludeva chiedendo che venisse ordinato all’INAIL, secondo quanto illustrato in ricorso, la rideterminazione del tasso medio secondo gli effettivi oneri sopportati dal 2003 e la condanna dell’INAIL alla restituzione dei maggiori oneri per premio corrisposti dalla ditta in base al presunto illegittimo tasso medio di tariffa rideterminato in aumento dall’INAIL nel 2005. Come può agevolmente constatarsi, la pretesa dell’azienda nasce da una motivazione tutt’altro che ingiustificata: per quale motivo, si chiede, semplificando il suo pensiero, con ottica di sano mercantilismo, il datore di lavoro debba patire l’aumento del premio, se in realtà l’Istituto non ha sborsato alcunchè per l’indennizzo di una malattia professionale patita da un suo dipendente? Ciò le sembrava ancora più iniquo se si considera che alla data del calcolo dell’aumento del premio l’Assicuratore ben sapeva che non avrebbe erogato alcuna provvidenza economica. La pretesa datoriale in realtà sarebbe stata giustificata se il meccanismo assicurativo che governa l’assicurazione pubblica sul lavoro fosse stato di stampo privatistico, e non mutualistico, e per questo pubblicistico (aspetto questo, che vedremo essere profondamente rimarcato dalla Giurisprudenza Comunitaria). Questi i fatti di causa.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">L’Istituto si difendeva con una serie di argomentazioni, alcune delle quali riprese nella sentenza della Corte Dauna che qui commentiamo.</font></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">L’evoluzione della normativa e della giurisprudenza sulla materia</font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La materia, assai complessa, è stata oggetto di numerose controversie relative a fattispecie analoghe, su cui è intervenuta più volte la suprema Corte di Cassazione, sia come Sezione Lavoro sia a Sezioni unite, con decisioni, talvolta, discordanti tra loro sì da determinare convincimenti contrastanti e provvedimenti non sempre coincidenti.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">E’ intervenuta, infine, la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7853/01 dell’11/6/2001, che ha risolto in via definitiva il contrasto di giurisprudenza sul calcolo della riserva sinistri del tasso specifico aziendale, nell’ipotesi, anche, di assenza di infortuni registrati nel periodo preso in considerazione. Il sistema assicurativo antinfortunistico, afferma la Suprema Corte, è fondato, innanzitutto, sul principio privatistico di equilibrio finanziario, imposto dall’esigenza che annualmente le entrate contributive non risultino inferiori agli impegni, di natura economica e finanziaria, gravanti sull’Istituto assicuratore. Tali impegni vengono coperti solo con le dette entrate, poste a carico dei datori di lavoro e ripartite in ragione della maggiore o minore pericolosità della lavorazione svolta. L’art. 39 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 dispone, infatti, al secondo comma che le “...<em>tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da ricomprendere <strong>l’onere finanziario previsto</strong>, corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione</em>”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Riguardo alla ripartizione degli oneri, il successivo art. 40, al primo comma, prevede che le tariffe e le relative modalità di applicazione siano stabilite dall’INAIL ed approvate con decreto del Ministero del Lavoro. Al terzo comma, l’art. 40 prevede che la tariffa stabilisca tassi di premio corrispondenti al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’art. 39. L’art. 41, infine, dispone che il premio di assicurazione sia dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall’INAIL, nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, dovute<span> </span>ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo di assicurazione. Le tariffe successivamente approvate nel tempo, rispettivamente con i Decreti ministeriali 10/12/1971, 14/11/1978 e 18/6/1988, hanno contemplato le tabelle di classificazione delle diverse attività, con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché le disposizioni sulle modalità di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi. In particolare, il D.M. del 10/12/1971 ha previsto, in applicazione degli artt. 39 e 40 del T.U. 1124/1965, sia il tasso medio di tariffa sia quello specifico aziendale: quest’ultimo è quello risultante dal rapporto oneri-mercedi nel triennio, o nel periodo minore, nell’ipotesi di attività iniziata da meno di tre anni, immediatamente precedente l’anno in cui è stata avanzata domanda da parte del datore di lavoro di riduzione del tasso o è stato comunicato provvedimento di aumento da parte dell’Inail. Quanto sopra nella misura massima del 20% in riduzione o in aumento sul tasso medio in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Il tasso specifico aziendale consente, in tal modo, di differenziare il premio dovuto in ragione della prevedibile spesa da sopportare per la singola impresa. La tariffa approvata con D.M. 14/11/1978 ha confermato la precedente, per la parte che qui interessa. La tariffa approvata con D.M. 18/6/1988 ha esplicitamente disposto circa i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale, stabilendo, nel primo comma dell’art. 20 delle “Modalità”, che esso “…comprende anche gli oneri per i casi di infortunio o di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali”. Per la fissazione di entrambi i tassi, nazionale e aziendale, occorre, dunque, tener conto de: </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt"><span>·<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli oneri diretti, ossia le prestazioni economiche o sanitarie da erogare;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"></font><font color="#000000"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt"><span>·<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli oneri indiretti, ossia le spese per accertamenti medico-legali, amministrazione,<span> </span>contributi allo Stato, ecc.;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"></font><font color="#000000"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt"><span>·<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli oneri presunti, che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri da sopportare sicuramente, ma attualmente non determinabili in via definitiva. Questi ultimi concorrono a fissare il tasso specifico aziendale <strong>(come l’evento verificatosi per la situazione per cui è causa)</strong>.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"></font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano Cass. 27/11/1992 n. 12569, 6/11/1993 n. 10975, 23/1/1995 n. 778) afferma, innanzitutto, che i suddetti decreti ministeriali del 1971, 1978 e 1988 sono norme di diritto nel senso degli artt. 1, n. 2 delle preleggi, e 360, n. 3, cod. proc. civ., vale a dire sono norme secondarie emesse dal potere esecutivo, che specificano ed integrano, con efficacia anche esterna all’ordinamento INAIL, la disciplina contenuta negli atti aventi forza di legge, ossia nel D.P.R. n. 1124/1965; i decreti vengono così assimilati ai regolamenti delegati e la loro interpretazione è direttamente sindacabile in sede di legittimità. La Giurisprudenza della Suprema Corte afferma, poi, che la tariffa 1988, col suo riferimento al tasso specifico aziendale, ha valore interpretativo e rende espliciti principi già impliciti nelle tariffe<span> </span>del 1971 e del 1978 (Cass. n. 12659 del 1992, n. 5975 del 28/5/1993, n. 5937 dell’8/6/1996, Sez. Un. n. 9961 del 13/10/1997). La funzione del tasso specifico aziendale è, dunque, quella di ripartire fra le singole aziende lo stesso onere finanziario della gestione assicurativa, che il tasso medio di tariffa ripartisce fra gruppi di aziende esercitanti le medesime lavorazioni, previo un confronto dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati da confrontare (Cass. Sez. Un. 1/11/1997, n. 10390). Deve, però, restar salvo, in ogni caso, il principio di mutualità tra i datori lavoro dello stesso settore.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Con Legge n. 144 del 17/5/1999, art. 55, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi allo scopo di ridefinire alcuni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra i criteri direttivi della delega vi era quello di prevedere nuove tariffe per la gestione “industria” dell’INAIL, tenendo, altresì conto dell’attuazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, e quello di prevedere distinti tassi di premio per i settori di ciascuna delle gestioni.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo n. 38 del 23/2/2000, che ha previsto l’approvazione con D.M. delle nuove tariffe dei premi. Con decreto ministeriale del 12/12/2000 venivano, in tal modo, approvate le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione, decorrenti dall’1/1/2000.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Il tasso specifico aziendale è regolato dall’art. 22 delle “Modalità” citate, il cui terzo comma prevede il calcolo negli stessi termini del D.M. del 1988, aggiungendo<span> </span>che gli oneri presunti sono calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale. Una prima oscillazione della misura del contributo, prevista nel comma 6, è dovuta all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nell’azienda e calcolata sulla differenza fra tasso medio e tasso specifico; diversa oscillazione è prevista in relazione al grado di prevenzione degli infortuni, sempre della singola azienda, nell’art. 24<span> </span>delle stesse “Modalità”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Nelle more, e cioè fra la promulgazione della legge delega del 1999 ed il decreto delegato del 2000, con sentenza n. 13447 del 2/12/1999, la Corte di Cassazione aveva accolto la tesi dell’INAIL secondo cui la riserva sinistri andava calcolata con riferimento all’andamento degli infortuni denunciati e non definiti solo in ambito nazionale, nonché in relazione all’ammontare complessivo delle retribuzioni pagate dalla singola azienda: monte salari e numero di dipendenti sarebbero, perciò, i soli elementi differenziatori, tanto da considerare erroneo il presupposto della ricorrente che le aziende che non avessero subito infortuni o malattie professionali non avessero necessità di costituire una riserva sinistri. Per ottenere il tasso specifico aziendale, secondo la tesi dell’INAIL, occorre prendere in considerazione due elementi: da una parte, il totale delle retribuzioni corrisposte nel triennio ai lavoratori assicurati e, dall’altra parte, <strong>il totale degli oneri, sostenuti effettivamente o da sostenere probabilmente dall’INAIL per indennizzare infortuni e tecnopatie nello stesso periodo</strong>. Gli oneri di tal genere andrebbero determinati non già consultando i dati di ogni posizione assicurativa al fine di accertare nell’ambito di ciascuna azienda se sussistano effettivamente sinistri definiti o da definire, bensì valutando i risultati del bilancio generale dell’Istituto, calcolando il costo presuntivo e complessivo da sopportare in ambito nazionale e ripartendo tale costo tra tutte le imprese assicurate, in relazione al monte salari di ciascuna. Tale monte salari costituirebbe, in definitiva, il decisivo elemento differenziatore fra le singole imprese. La giustificazione di questo metodo viene indicata da una parte della dottrina nella finalità di ripartire il rischio dei sinistri secondo un criterio di probabilità: poiché il rischio di infortuni è variabile secondo il numero dei lavoratori operanti nell’impresa e l’ammontare degli esborsi a carico dell’Istituto è proporzionale all’ammontare delle singole retribuzioni, è, in definitiva, l’ammontare complessivo dei salari corrisposti a giustificare lo scostamento, dalla media nazionale, del premio a carico della singola impresa.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Esisteva, invero, anche una tesi opposta, vale a dire quella che determina il tasso specifico aziendale in base ai sinistri avvenuti realmente nel triennio e nell’ambito della singola azienda, tesi confermata da alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4036 del 3/4/1993, Cass. n. 5937 dell’8/6/1996, Cass. n. 37687 del 28/8/2000, Cass. n. 10324 del 5/8/2000).</font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La sentenza Cass. Sezioni</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"> Unite n. 7853/01 dell’11/6/2001, componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della Sez. lavoro, risolve, quindi, in via definitiva la questione. Essa afferma che il tasso specifico aziendale è stato previsto nella tariffa del 1988 e nelle precedenti tariffe con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. Tutto ciò in corrispondenza con il già richiamato principio di mutualità tra gli assicuranti, quando, come per gli infortuni, trattasi di assicurazione obbligatoria a favore di terzi. La necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicuranti induce, anche, ad<span> </span>evitare che l’assenza eventuale di infortuni per una pluralità di imprese si traduca in un pesante aggravio per le altre poche colpite da molti sinistri. Per contro, la distribuzione degli oneri presunti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese ripartisce il rischio secondo il principio mutualistico proprio dell’assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve, perciò, governare anche la determinazione dei tassi specifici (ad esempio, l’assenza di infortuni nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri). Per tale motivo la tariffa del 2000 chiarisce espressamente, nell’art. 22, comma 3, delle “Modalità”, che gli oneri presunti debbano essere calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale. Questo orientamento è stato, poi, confermato, dalla giurisprudenza successiva (si veda, per tutte,<span> </span>Cass. Sez. lav.<span> </span>11/6/2004, n. 11140).</span></font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Le motivazioni che hanno spinto l'assicuratore pubblico ad adottare l'apparentemente iniquo provvedimento di innalzamento del tasso di premio </font></span></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Il Mod. 20/SM (tale è la codifica del provvedimento INAIL che reca l’elaborazione del c.d. tasso di premio specifico per la singola azienda a seguito della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione, pure analiticamente indicata) per l’anno 2005 riporta, quale data di elaborazione, quella di metà ottobre del 2004. </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La ditta ricorrente sosteneva che a quella data l’Istituto era già al corrente del decesso del suo dipendente, avvenuto nell’aprile dello stesso anno, per cui avrebbe dovuto includere nell’ammontare degli oneri solo quelli effettivamente sostenuti nel breve periodo di erogazione dei ratei di rendita.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Tale tesi è stata, però, ritenuta dall’Istituto priva di fondamento. E’ ben vero, infatti, che la data di elaborazione del tasso specifico è quella su citata, ma il periodo di osservazione, quale risulta dal quadro B del suddetto prospetto, è quello degli anni 2001-2002-2003, ovvero dei tre anni del quadriennio precedente l’anno 2005 interessato all’aumento del tasso, tanto che il quadro C del prospetto stesso riporta tutti gli eventi definiti nel triennio (tutti gli eventi infortunistici occorsi nel triennio nell’azienda), fra cui il caso di malattia professionale che ci occupa, che già nel 2003 aveva dato origine alla rendita diretta, che era ancora in erogazione nello stesso anno.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">In altri termini, non è la data dell’ottobre del 2004 quella di definizione degli infortuni alla quale rapportare il calcolo dell’ammontare<span> </span>degli oneri, ma è la data di calcolo degli oneri degli infortuni definititi negli anni 2001/2002/2003.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">E nel 2003 risulta definito il caso che stiamo analizzando, che ha dato luogo alla rendita diretta, poi cessata nella primavera del 2004, senza che tale circostanza potesse influire nel calcolo degli oneri: se così non fosse stato, si sarebbe ridotto il premio dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a mero corrispettivo dell’indennizzo e si sarebbe trascurata la funzione mutualistica dell’assicurazione stessa ed il criterio probabilistico di calcolo del premio.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Infatti si sarebbe potuto verificare anche il caso contrario a quello che è accaduto e cioè che il costo della rendita sostenuto dall’INAIL negli anni fosse nettamente superiore (a causa della durata della vita del lavoratore tecnopatico più volte citato, superiore per ipotesi, a quella media nazionale calcolata con caso statistico attuariale, ovvero il caso di sopravvenienza di figli o di permanenza in vita di moglie con attribuzione a costoro della rendita a superstiti ex art. 85 del T.U.) a quanto di fatto corrisposto dalla ditta ricorrente con l’aumento del tasso medio di tariffa per un solo triennio.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La norma in esame cioè, non tiene conto di quello che è l’effettivo esborso dell’Istituto per la prestazione (maggiore o minore di quanto incassato effettivamente con l’aumento del tasso di medio del premio), per fissare il quantum di aumento del tasso medio derivante dalla modifica del tasso specifico per triennio di riferimento, proprio perché il calcolo, a scopo mutualistico, viene fatto su criteri generali ed astratti di natura statistico attuariale. Su tale interpretazione si è espressa, in maniera conforme, anche Cass. 3767 del 28.3.2000.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Nessuna rilevanza aveva, poi, assunto per l’INAIL la circostanza portata a propria difesa dalla ditta ricorrente, che dall’ammontare degli oneri possano scomputarsi le somme recuperate dall’Istituto a seguito di azione di surroga o di regresso. Tale ipotesi, infatti, è stata “espressamente” prevista dall’art. 9 delle “Modalità”, laddove la cessazione eventuale della rendita in un periodo successivo al triennio oggetto di osservazione, pur apparendo un fatto logicamente apprezzabile, non incide, al contrario, sulla elaborazione degli oneri presunti, che si traducono nella riserva sinistri riferiti all’anno preso in considerazione.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"> </span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La tesi espressa dal Tribunale di Foggia con la sentenza n. 4442 dell'08.07.2009</span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"> </span></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto il ricorso della ricorrente adottando una motivazione, nel merito molto articolata, e coerente con l’impostazione “pubblicistica” del sistema assicurativo gestito dall’INAIL.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Va comunque premesso che non si è del tutto in sintonia con quella parte di motivazione nella quale in via preliminare, si ritiene sussistente, in quanto ritenuto adeguatamente comprovato, l’interesse a ricorrere dell’impresa, avverso la rideterminazione del tasso.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">In un passaggio della parte motiva, infatti, si legge:”<em>La giurisprudenza ha più volte ribadito che detto interesse (</em>al conseguimento del risultato utile sperato se non con l’intervento del giudice – n.d.r.<em>) trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell’agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad affermazioni di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare od estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell’agente (Cass. Civ., sez. II. 27.8.2002, n. 12548). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente vanta sicuramente l’interesse a proporre la domanda, atteso che intende ottenere – indipendentemente dal quantum – una riformulazione economica della propria posizione assicurativa, cui deve essere riconosciuta sicura tutela in via giudiziale</em>”.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Il principio di diritto appena citato non convince, in quanto la prospettazione della domanda effettuata dal ricorrente appare priva di un qualsiasi raffronto economico fra quanto l’INAIL ha chiesto di pagare a titolo di premio per l’anno in questione, avendo indennizzato il caso di m.p. occorso, e quanto al contrario sarebbe risultata la richiesta economica del premio senza il “caricamento” del predetto ristoro. Infatti, analizzando il doc. Mod. 20/SM già citato (che è quel documento che reca l’indicazione di tutti i casi che l’INAIL ha indennizzato nel triennio di osservazione, e che ha caricato come riserva sinistri), si può verificare che l’Istituto ha provveduto ad indennizzare circa altri trenta infortuni occorsi nella medesima compagine aziendale. Ne consegue che il premio si sarebbe in ogni caso modificato in aumento. Il ricorrente non deduce però, né allega, di quanto il premio si sarebbe comunque innalzato nella sua quantificazione economica, pure a fronte dei molteplici casi indennizzati, con e senza il “caricamento” della tecnopatia succitata. In sostanza, mancando l’indicazione del “delta economico” di premio avutosi per l’indennizzo dell’m.p. in parola (che, in astratto, avrebbe potuto anche non prodursi, visti gli ulteriori casi infortunistici occorsi ed indennizzati), il ricorso sembra diretto esclusivamente alla verifica della correttezza e della legittimità dell’azione amministrativa da parte del Giudice, più che alla tutela di un diritto (patrimoniale), posto che questo non viene assolutamente quantificato. In tal modo si chiede al Giudice Ordinario una tutela (previa verifica della forma del provvedimento amministrativo) che non può dare, omettendo di chiedere (se non in via ipotetica) la tutela dei diritti (patrimoniali), scolorendo, e svuotando di contenuti, la pretesa economica.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Assolutamente condivisibile, al contrario, appare la motivazione nella parte riservata al merito della lite, sia per il profilo della coerenza dello sviluppo del ragionamento, sia per l’assoluta correttezza delle fonti normative e dei precedenti giurisprudenziali citati.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La sentenza parte dall’analisi della natura e funzione della c.d. “riserva sinistri”, ed articola il suo svolgersi passando dall’esame dei DD.MM., delle Circolari dell’INAIL e delle Leggi ordinarie che nella materia sono intervenute, sino a giungere al ruolo interpretativo che ha svolto la Giurisprudenza.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Pregevole, in particolare (in quanto allo scrivente sembra lo snodo fondamentale della decisione), appare il confronto delle differenze esistenti fra il D.M. 18.6.1988 e il D.M. 12.12.2000, nella parte in cui il nuovo D.M. (art. 22), in aggiunta, e quindi a parziale modifica di quello del 1988, indica che gli oneri presunti sono calcolati “<em>a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico – attuariale</em>”. Un’oscillazione della misura del contributo, “<em>dovuta all’andamento degli infortuni e delle m.p. dell’azienda</em>” e calcolata sulla differenza fra tasso medio e tasso specifico, è prevista dal successivo art. 6. Altra oscillazione è prevista in relazione al grado di prevenzione infortuni, sempre nella singola azienda, nell’art. 24.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Dunque il pregio della pronuncia, in questo passaggio, è dato proprio dalla indicazione dei tre aspetti che contraddistinguono la Nuova Tariffa premi, e che sono i tre aspetti pertinenti al caso che analizziamo: il rafforzamento della mutualità, il meccanismo del bonus – malus pur in ambito solidaristico, l’utilizzo dello strumento della premialità nel pagamento del contributo in caso di applicazione di strumenti di prevenzione (peraltro finanziati dallo stesso Istituto).</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Pertinente inoltre, è il richiamo alla sentenza SS.UU. 7853 dell’11.6.2001, che, seppure prodottasi per dirimere una vertenza insorta vigente il D.M. del 1988, viste le differenze espresse con il D.M. del 2000, può tranquillamente essere preso come precedente utile alla soluzione del caso qui analizzato.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Efficace, ai fini che qui interessano, è il richiamo, da parte del Giudice del Lavoro, di quella parte della pronuncia delle SS.UU. che sancisce quanto segue: <span style="color: black">“</span></span></font><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Il tasso specifico aziendale è stato previsto nella tariffa del 1988 e nelle precedenti con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese nonché le loro retribuzioni. Tutto ciò in corrispondenza col già richiamato principio di mutualità tra assicuranti quando, come per gli infortuni, trattisi di assicurazione obbligatoria a favore di terzi. La necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dello assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicuranti induce ad evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese assicuranti e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le, eventualmente poche, imprese colpite dal sinistro o si ripercuota sul bilancio dell'assicuratore. Si pensi, ad esempio, ad un totale di cento imprese, delle quali novantanove siano immuni da sinistri ed una ne sia stata colpita: lo sgravio delle prime dagli oneri presunti comporterebbe un aggravio insopportabile per l'altra, oppure il trasferimento di tale aggravio sull'istituto assicuratore ed il conseguente squilibrio finanziario. Per contro, la distribuzione degli oneri presunti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese ripartisce il rischio secondo il principio mutualistico proprio dell'assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve perciò governare anche la determinazione dei tassi specifici (l'assenza di infortuni nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri). Per tal motivo la tariffa del 2000 chiarisce espressamente nel già citato art. 22, comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale…l'art. 20, primo comma, della tariffa del 1988, nello stabilire che il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale "ancora da definire" alla data di determinazione (dello stesso tasso specifico), permette l'inclusione di tale dato nel calcolo del rischio delle singole lavorazioni, ossia per gruppi di imprese, ma non permette la considerazione dell'andamento dei sinistri nella singola impresa. E dunque al fine della determinazione del contributo previdenziale, il tasso specifico aziendale va calcolato tenendo conto della riserva sinistri, da includere nel calcolo anche quando nell'azienda e nel periodo considerato non si siano verificati infortuni</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">”.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #1a4051; font-size: 12pt"> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #1a4051; font-size: 12pt"><span> </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Come pure l’ulteriore rifarsi alle SS.UU. n. 26020 del 30.10.2008, che hanno meglio detto (Massima):”</font><span style="color: #1a4051"> </span></span><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, il calcolo del tasso specifico aziendale deve tener conto non già dell'effettivo rischio dell'azienda, bensì della cosiddetta potenzialità infortunistica della medesima, in relazione al rischio proprio del tipo di lavorazione e al numero dei dipendenti.</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Ecco che, conclude la pronuncia della Corte Foggiana, la personalizzazione del tasso medio di tariffa non può avvenire per i motivi richiesti dal ricorrente, ma può intervenire solo per il reale andamento infortunistico aziendale (aldilà dei costi indennitari sostentuti dall’INAIL) e per gli eventuali interventi prevenzionali effettuati dall’azienda. L’INAIL, quindi, avrebbe correttamente operato aumentando il premio nella misura richiesta, in quanto, ciò che conta è l’osservazione, come previsto dagli artt. 18 e segg. del D.M. del 2000, dell’andamento infortunistico del triennio di competenza (nel caso in esame 2001/2003), rimanendo indifferente ciò che successivamente, a livello patrimoniale, è di fatto successo.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La sentenza qui in esame, tra l’altro, ma tale aspetto non è secondario, coglie nel segno anche relativamente alla sintonia che incontra con i principi ispiratori del sistema finanziario scelto dal legislatore italiano per gestire il settore industria, sistema detto a “ripartizione dei capitali di copertura”. Se, infatti, ai fini del calcolo del premio si tenesse conto solo, per i casi delle rendite, dei ratei erogati, si rivendicherebbe l’applicazione, alla gestione industria, del sistema al contrario previsto per la gestione agricoltura dall’art. 262 del T.U. 1124/65, che è un sistema basato invece sulla “ripartizione pura” (sistema, peraltro, utilizzato anche in altri settori previdenziali dello nostro ordinamento).</font></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La mutualità del sistema come elemento che giustifica un'assicurazione per gli infortuni e lle malattie profesionali gestita da un ente pubblico</font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Come evidenziato, la sentenza del 2009 del Tribunale di Foggia si sofferma su un aspetto che pone a base della motivazione dell’impossibilità della personalizzazione del premio oltre i limiti consentiti dal sistema normativo che governa la materia, che è quello della mutualità, che, peraltro, ha come ulteriore corollario il fatto che il premio assicurativo non sia la mera remunerazione delle prestazioni erogate.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Se ben si analizza la Giurisprudenza che si è sviluppata intorno a questo tema, si può notare come la rilevanza dello stesso sia tutt’altro che trascurabile.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Ci corre, quindi, l’obbligo di citare alcune pronunce con le quali la Giurisprudenza Comunitaria evidenzia che è la mutualità e lo scopo sociale, unitamente alla mancanza dello scopo di lucro, che giustificano la gestione della materia assicurativa contro infortuni lavorativi ed m.p. da parte di un Ente Pubblico.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Paradigmatico è stato il caso deciso nella controversia fra INAIL c/ CISAL di Battistello V. in sent. Corte di Giustizia CE, V sez., n. 218 del 22.1.2002, nella quale la Corte ha avuto modo di sottolineare i seguenti aspetti, per escludere che l’attività gestita dall’INAIL sia qualificabile come attività economica di impresa, e, come tale, essendo svolta in regime di monopolio legale, in posizione di dominanza abusiva:”…</span><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">vari elementi consentono di assodare che il regime assicurativo di cui trattasi nella causa principale attua il principio della solidarietà. Da una parte, <strong>il suddetto regime assicurativo è finanziato mediante contributi la cui aliquota non è sistematicamente proporzionata al rischio assicurato</strong>. Così, dal fascicolo risulta che l'aliquota non può superare un massimale, anche se l'attività esercitata comporta un rischio elevatissimo, e <strong>il saldo del finanziamento viene sopportato da tutte le imprese che rientrano nella stessa classe per quanto riguarda il rischio corso</strong>. Inoltre, i contributi vengono calcolati non solo in base al rischio connesso all'attività dell'impresa di cui trattasi, ma anche in base ai redditi dell'assicurato</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">”.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Conclude, poi, la Corte:”</span><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">In conclusione, concorrendo in tal modo alla gestione di uno dei rami tradizionali della previdenza sociale, nel caso di specie l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'INAIL adempie una funzione di carattere esclusivamente sociale. Ne consegue che la sua attività non è un'attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente non costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">”.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt"> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Detti principi sono stati ripresi di recente dalla medesima Corte, che - in sent. 350 07 del 5.3.2009 (caso deciso per un Lander dello Stato Tedesco) - ha così sancito (Massima): “</span><font color="#000000"><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli artt. 81 e 82 del trattato Ce devono essere interpretati nel senso che un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale cui le imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati sono obbligate ad iscriversi a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non costituisce un impresa ai sensi di tali disposizioni,<strong> bensì adempie ad una funzione di carattere esclusivamente sociale, in quanto un siffatto organismo opera nell'ambito di un regime attuativo del principio di solidarietà</strong> ed è soggetto al controllo dello Stato…</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">”. Ha quindi aggiunto: “<em>Il contributo minimo uniforme previsto dalla normativa tedesca di assicurazione degli infortuni sul lavoro (art. 161 dell' SGB VII) contribuisce a caratterizzarne in senso solidaristico il relativo sistema; <strong>tale contributo minimo è infatti indipendente dal rischio assicurato e dal ramo di attività in cui operano gli assicurati. La mancanza di un nesso diretto tra contributi pagati e prestazioni erogate implica una solidarietà tra il lavoratori maggiormente retribuiti e quelli che, stanti i loro redditi, sarebbero altrimenti privati di un'adeguata tutela sociale</strong></em>”.</span></font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">L’importanza dello scopo pubblicistico della garanzia dell’equilibrio finanziario e, quindi, dell’assenza, fra gli scopi primari, dello scopo di lucro, è oggetto della prima parte della motivazione della medesima pronuncia, che così ha stabilito: "<em>Gli artt. 49 e 50 del trattato Ce devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone alle imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati l'obbligo di iscrizione ad un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto di detta causa, <strong>a condizione che tale regime non vada al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario di un settore della previdenza sociale</strong>…</em>”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">A tale principio si è richiamato anche il Consiglio di Stato, che, con sent. n. 3 del 23.4.2009, così ha statuito (Massima): "<em>Una cassa previdenziale alla quale un'azienda, che opera in un determinato settore, è obbligata a iscriversi non può essere considerata come impresa ai sensi del diritto comunitario <strong>se ha uno scopo sociale, agisce applicando il principio di solidarietà ed è sottoposta a un controllo dello Stato</strong>. Costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi l'obbligo di iscrizione a una cassa previdenziale a carico di un'azienda, che però può essere ammessa <strong>se giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico come l'equilibrio finanziario del settore previdenziale e se proporzionale allo scopo perseguito</strong></em>”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">I principi da ultimo esposti nel presente paragrafo sono perfettamente coerenti con l’interpretazione del sistema assicurativo pubblico delineato dalla pronuncia della Corte pugliese, fin qui commentata.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><em><font color="#333333">Le opinioni contenute nel presente scritto sono frutto di elaborazioni personali e non impegnano in alcun modo l’Ente datore di lavoro.</font></em></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><span><font color="#000000"> </font></span></span></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font style="font-size: 16px" color="#ff0000">LE CORTI DI MERITO PUGLIESI SI CONFRONTANO CON L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA’ NEL CALCOLO DEL PREMIO INAIL </font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#ff0000">Considerazioni a marigine della sentenza n. 4442 dell'08/07/2009 del Tribunale di Foggia</font></span></strong></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Il caso qui al vaglio nasce da una contesa di singolare complessità e che involge numerosi profili attinenti, nello specifico, al calcolo del premio da versare all’INAIL da parte dei datori di lavoro, ma, più in generale, aspetti riguardanti il principio mutualistico che governa l’assicurazione pubblica contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggetto di attenzione anche delle Corti Giudiziarie dell’UE.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La lite, insorta nel 2005, nasceva da un ricorso avverso il provvedimento di aumento del tasso di tariffa del premio adottato dall’INAIL, a dire del ricorrente, a suo danno, nei primi mesi dello stesso anno. Riteneva, l'opponente, che il provvedimento fosse illegittimo, e quindi da annullare in quanto infondato in diritto sotto una diversa serie di profili. La ricorrente lamentava, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento di oscillazione del tasso medio di tariffa, quale determinato dall’Istituto per l’anno 2005, e la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 1124/1965, di quelle contenute nel D.M. n. 10651 del 12/12/2000 e nella circolare n. 9/2002 dell’Inail, e concludeva, chiedendo lo scorporo, dall’ammontare della riserva sinistri 2003 degli oneri relativi ad una malattia professionale, denunciata da un suo dipendente, che dava luogo alla rendita diretta, poi cessata nel maggio del 2004 per morte dello stesso lavoratore. Sosteneva, infatti, che l’Istituto, alla data del dell’ottobre del 2004, giorno di<span> </span>elaborazione del tasso specifico aziendale, era certo che non avrebbe sopportato alcun onere per il futuro e non aveva, anzi, erogato nessuna somma fin dal maggio 2004 per la morte del<span> </span>lavoratore, che non aveva lasciato erede alcuno. Concludeva chiedendo che venisse ordinato all’INAIL, secondo quanto illustrato in ricorso, la rideterminazione del tasso medio secondo gli effettivi oneri sopportati dal 2003 e la condanna dell’INAIL alla restituzione dei maggiori oneri per premio corrisposti dalla ditta in base al presunto illegittimo tasso medio di tariffa rideterminato in aumento dall’INAIL nel 2005. Come può agevolmente constatarsi, la pretesa dell’azienda nasce da una motivazione tutt’altro che ingiustificata: per quale motivo, si chiede, semplificando il suo pensiero, con ottica di sano mercantilismo, il datore di lavoro debba patire l’aumento del premio, se in realtà l’Istituto non ha sborsato alcunchè per l’indennizzo di una malattia professionale patita da un suo dipendente? Ciò le sembrava ancora più iniquo se si considera che alla data del calcolo dell’aumento del premio l’Assicuratore ben sapeva che non avrebbe erogato alcuna provvidenza economica. La pretesa datoriale in realtà sarebbe stata giustificata se il meccanismo assicurativo che governa l’assicurazione pubblica sul lavoro fosse stato di stampo privatistico, e non mutualistico, e per questo pubblicistico (aspetto questo, che vedremo essere profondamente rimarcato dalla Giurisprudenza Comunitaria). Questi i fatti di causa.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">L’Istituto si difendeva con una serie di argomentazioni, alcune delle quali riprese nella sentenza della Corte Dauna che qui commentiamo.</font></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">L’evoluzione della normativa e della giurisprudenza sulla materia</font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La materia, assai complessa, è stata oggetto di numerose controversie relative a fattispecie analoghe, su cui è intervenuta più volte la suprema Corte di Cassazione, sia come Sezione Lavoro sia a Sezioni unite, con decisioni, talvolta, discordanti tra loro sì da determinare convincimenti contrastanti e provvedimenti non sempre coincidenti.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">E’ intervenuta, infine, la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7853/01 dell’11/6/2001, che ha risolto in via definitiva il contrasto di giurisprudenza sul calcolo della riserva sinistri del tasso specifico aziendale, nell’ipotesi, anche, di assenza di infortuni registrati nel periodo preso in considerazione. Il sistema assicurativo antinfortunistico, afferma la Suprema Corte, è fondato, innanzitutto, sul principio privatistico di equilibrio finanziario, imposto dall’esigenza che annualmente le entrate contributive non risultino inferiori agli impegni, di natura economica e finanziaria, gravanti sull’Istituto assicuratore. Tali impegni vengono coperti solo con le dette entrate, poste a carico dei datori di lavoro e ripartite in ragione della maggiore o minore pericolosità della lavorazione svolta. L’art. 39 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 dispone, infatti, al secondo comma che le “...<em>tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da ricomprendere <strong>l’onere finanziario previsto</strong>, corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione</em>”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Riguardo alla ripartizione degli oneri, il successivo art. 40, al primo comma, prevede che le tariffe e le relative modalità di applicazione siano stabilite dall’INAIL ed approvate con decreto del Ministero del Lavoro. Al terzo comma, l’art. 40 prevede che la tariffa stabilisca tassi di premio corrispondenti al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’art. 39. L’art. 41, infine, dispone che il premio di assicurazione sia dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall’INAIL, nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, dovute<span> </span>ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo di assicurazione. Le tariffe successivamente approvate nel tempo, rispettivamente con i Decreti ministeriali 10/12/1971, 14/11/1978 e 18/6/1988, hanno contemplato le tabelle di classificazione delle diverse attività, con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché le disposizioni sulle modalità di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi. In particolare, il D.M. del 10/12/1971 ha previsto, in applicazione degli artt. 39 e 40 del T.U. 1124/1965, sia il tasso medio di tariffa sia quello specifico aziendale: quest’ultimo è quello risultante dal rapporto oneri-mercedi nel triennio, o nel periodo minore, nell’ipotesi di attività iniziata da meno di tre anni, immediatamente precedente l’anno in cui è stata avanzata domanda da parte del datore di lavoro di riduzione del tasso o è stato comunicato provvedimento di aumento da parte dell’Inail. Quanto sopra nella misura massima del 20% in riduzione o in aumento sul tasso medio in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Il tasso specifico aziendale consente, in tal modo, di differenziare il premio dovuto in ragione della prevedibile spesa da sopportare per la singola impresa. La tariffa approvata con D.M. 14/11/1978 ha confermato la precedente, per la parte che qui interessa. La tariffa approvata con D.M. 18/6/1988 ha esplicitamente disposto circa i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale, stabilendo, nel primo comma dell’art. 20 delle “Modalità”, che esso “…comprende anche gli oneri per i casi di infortunio o di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali”. Per la fissazione di entrambi i tassi, nazionale e aziendale, occorre, dunque, tener conto de: </font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt"><span>·<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli oneri diretti, ossia le prestazioni economiche o sanitarie da erogare;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"></font><font color="#000000"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt"><span>·<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli oneri indiretti, ossia le spese per accertamenti medico-legali, amministrazione,<span> </span>contributi allo Stato, ecc.;</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"></font><font color="#000000"><span style="font-family: Symbol; font-size: 12pt"><span>·<span style="font: 7pt 'Times New Roman'"> </span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli oneri presunti, che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri da sopportare sicuramente, ma attualmente non determinabili in via definitiva. Questi ultimi concorrono a fissare il tasso specifico aziendale <strong>(come l’evento verificatosi per la situazione per cui è causa)</strong>.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"></font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano Cass. 27/11/1992 n. 12569, 6/11/1993 n. 10975, 23/1/1995 n. 778) afferma, innanzitutto, che i suddetti decreti ministeriali del 1971, 1978 e 1988 sono norme di diritto nel senso degli artt. 1, n. 2 delle preleggi, e 360, n. 3, cod. proc. civ., vale a dire sono norme secondarie emesse dal potere esecutivo, che specificano ed integrano, con efficacia anche esterna all’ordinamento INAIL, la disciplina contenuta negli atti aventi forza di legge, ossia nel D.P.R. n. 1124/1965; i decreti vengono così assimilati ai regolamenti delegati e la loro interpretazione è direttamente sindacabile in sede di legittimità. La Giurisprudenza della Suprema Corte afferma, poi, che la tariffa 1988, col suo riferimento al tasso specifico aziendale, ha valore interpretativo e rende espliciti principi già impliciti nelle tariffe<span> </span>del 1971 e del 1978 (Cass. n. 12659 del 1992, n. 5975 del 28/5/1993, n. 5937 dell’8/6/1996, Sez. Un. n. 9961 del 13/10/1997). La funzione del tasso specifico aziendale è, dunque, quella di ripartire fra le singole aziende lo stesso onere finanziario della gestione assicurativa, che il tasso medio di tariffa ripartisce fra gruppi di aziende esercitanti le medesime lavorazioni, previo un confronto dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati da confrontare (Cass. Sez. Un. 1/11/1997, n. 10390). Deve, però, restar salvo, in ogni caso, il principio di mutualità tra i datori lavoro dello stesso settore.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Con Legge n. 144 del 17/5/1999, art. 55, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi allo scopo di ridefinire alcuni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra i criteri direttivi della delega vi era quello di prevedere nuove tariffe per la gestione “industria” dell’INAIL, tenendo, altresì conto dell’attuazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, e quello di prevedere distinti tassi di premio per i settori di ciascuna delle gestioni.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo n. 38 del 23/2/2000, che ha previsto l’approvazione con D.M. delle nuove tariffe dei premi. Con decreto ministeriale del 12/12/2000 venivano, in tal modo, approvate le nuove tariffe dei premi e le relative modalità di applicazione, decorrenti dall’1/1/2000.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Il tasso specifico aziendale è regolato dall’art. 22 delle “Modalità” citate, il cui terzo comma prevede il calcolo negli stessi termini del D.M. del 1988, aggiungendo<span> </span>che gli oneri presunti sono calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale. Una prima oscillazione della misura del contributo, prevista nel comma 6, è dovuta all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali nell’azienda e calcolata sulla differenza fra tasso medio e tasso specifico; diversa oscillazione è prevista in relazione al grado di prevenzione degli infortuni, sempre della singola azienda, nell’art. 24<span> </span>delle stesse “Modalità”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Nelle more, e cioè fra la promulgazione della legge delega del 1999 ed il decreto delegato del 2000, con sentenza n. 13447 del 2/12/1999, la Corte di Cassazione aveva accolto la tesi dell’INAIL secondo cui la riserva sinistri andava calcolata con riferimento all’andamento degli infortuni denunciati e non definiti solo in ambito nazionale, nonché in relazione all’ammontare complessivo delle retribuzioni pagate dalla singola azienda: monte salari e numero di dipendenti sarebbero, perciò, i soli elementi differenziatori, tanto da considerare erroneo il presupposto della ricorrente che le aziende che non avessero subito infortuni o malattie professionali non avessero necessità di costituire una riserva sinistri. Per ottenere il tasso specifico aziendale, secondo la tesi dell’INAIL, occorre prendere in considerazione due elementi: da una parte, il totale delle retribuzioni corrisposte nel triennio ai lavoratori assicurati e, dall’altra parte, <strong>il totale degli oneri, sostenuti effettivamente o da sostenere probabilmente dall’INAIL per indennizzare infortuni e tecnopatie nello stesso periodo</strong>. Gli oneri di tal genere andrebbero determinati non già consultando i dati di ogni posizione assicurativa al fine di accertare nell’ambito di ciascuna azienda se sussistano effettivamente sinistri definiti o da definire, bensì valutando i risultati del bilancio generale dell’Istituto, calcolando il costo presuntivo e complessivo da sopportare in ambito nazionale e ripartendo tale costo tra tutte le imprese assicurate, in relazione al monte salari di ciascuna. Tale monte salari costituirebbe, in definitiva, il decisivo elemento differenziatore fra le singole imprese. La giustificazione di questo metodo viene indicata da una parte della dottrina nella finalità di ripartire il rischio dei sinistri secondo un criterio di probabilità: poiché il rischio di infortuni è variabile secondo il numero dei lavoratori operanti nell’impresa e l’ammontare degli esborsi a carico dell’Istituto è proporzionale all’ammontare delle singole retribuzioni, è, in definitiva, l’ammontare complessivo dei salari corrisposti a giustificare lo scostamento, dalla media nazionale, del premio a carico della singola impresa.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Esisteva, invero, anche una tesi opposta, vale a dire quella che determina il tasso specifico aziendale in base ai sinistri avvenuti realmente nel triennio e nell’ambito della singola azienda, tesi confermata da alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4036 del 3/4/1993, Cass. n. 5937 dell’8/6/1996, Cass. n. 37687 del 28/8/2000, Cass. n. 10324 del 5/8/2000).</font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La sentenza Cass. Sezioni</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"> Unite n. 7853/01 dell’11/6/2001, componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della Sez. lavoro, risolve, quindi, in via definitiva la questione. Essa afferma che il tasso specifico aziendale è stato previsto nella tariffa del 1988 e nelle precedenti tariffe con riferimento non all’andamento infortunistico della singola azienda bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni. Tutto ciò in corrispondenza con il già richiamato principio di mutualità tra gli assicuranti, quando, come per gli infortuni, trattasi di assicurazione obbligatoria a favore di terzi. La necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicuranti induce, anche, ad<span> </span>evitare che l’assenza eventuale di infortuni per una pluralità di imprese si traduca in un pesante aggravio per le altre poche colpite da molti sinistri. Per contro, la distribuzione degli oneri presunti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese ripartisce il rischio secondo il principio mutualistico proprio dell’assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve, perciò, governare anche la determinazione dei tassi specifici (ad esempio, l’assenza di infortuni nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri). Per tale motivo la tariffa del 2000 chiarisce espressamente, nell’art. 22, comma 3, delle “Modalità”, che gli oneri presunti debbano essere calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale. Questo orientamento è stato, poi, confermato, dalla giurisprudenza successiva (si veda, per tutte,<span> </span>Cass. Sez. lav.<span> </span>11/6/2004, n. 11140).</span></font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Le motivazioni che hanno spinto l'assicuratore pubblico ad adottare l'apparentemente iniquo provvedimento di innalzamento del tasso di premio </font></span></strong></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Il Mod. 20/SM (tale è la codifica del provvedimento INAIL che reca l’elaborazione del c.d. tasso di premio specifico per la singola azienda a seguito della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione, pure analiticamente indicata) per l’anno 2005 riporta, quale data di elaborazione, quella di metà ottobre del 2004. </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La ditta ricorrente sosteneva che a quella data l’Istituto era già al corrente del decesso del suo dipendente, avvenuto nell’aprile dello stesso anno, per cui avrebbe dovuto includere nell’ammontare degli oneri solo quelli effettivamente sostenuti nel breve periodo di erogazione dei ratei di rendita.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Tale tesi è stata, però, ritenuta dall’Istituto priva di fondamento. E’ ben vero, infatti, che la data di elaborazione del tasso specifico è quella su citata, ma il periodo di osservazione, quale risulta dal quadro B del suddetto prospetto, è quello degli anni 2001-2002-2003, ovvero dei tre anni del quadriennio precedente l’anno 2005 interessato all’aumento del tasso, tanto che il quadro C del prospetto stesso riporta tutti gli eventi definiti nel triennio (tutti gli eventi infortunistici occorsi nel triennio nell’azienda), fra cui il caso di malattia professionale che ci occupa, che già nel 2003 aveva dato origine alla rendita diretta, che era ancora in erogazione nello stesso anno.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">In altri termini, non è la data dell’ottobre del 2004 quella di definizione degli infortuni alla quale rapportare il calcolo dell’ammontare<span> </span>degli oneri, ma è la data di calcolo degli oneri degli infortuni definititi negli anni 2001/2002/2003.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">E nel 2003 risulta definito il caso che stiamo analizzando, che ha dato luogo alla rendita diretta, poi cessata nella primavera del 2004, senza che tale circostanza potesse influire nel calcolo degli oneri: se così non fosse stato, si sarebbe ridotto il premio dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a mero corrispettivo dell’indennizzo e si sarebbe trascurata la funzione mutualistica dell’assicurazione stessa ed il criterio probabilistico di calcolo del premio.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Infatti si sarebbe potuto verificare anche il caso contrario a quello che è accaduto e cioè che il costo della rendita sostenuto dall’INAIL negli anni fosse nettamente superiore (a causa della durata della vita del lavoratore tecnopatico più volte citato, superiore per ipotesi, a quella media nazionale calcolata con caso statistico attuariale, ovvero il caso di sopravvenienza di figli o di permanenza in vita di moglie con attribuzione a costoro della rendita a superstiti ex art. 85 del T.U.) a quanto di fatto corrisposto dalla ditta ricorrente con l’aumento del tasso medio di tariffa per un solo triennio.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La norma in esame cioè, non tiene conto di quello che è l’effettivo esborso dell’Istituto per la prestazione (maggiore o minore di quanto incassato effettivamente con l’aumento del tasso di medio del premio), per fissare il quantum di aumento del tasso medio derivante dalla modifica del tasso specifico per triennio di riferimento, proprio perché il calcolo, a scopo mutualistico, viene fatto su criteri generali ed astratti di natura statistico attuariale. Su tale interpretazione si è espressa, in maniera conforme, anche Cass. 3767 del 28.3.2000.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Nessuna rilevanza aveva, poi, assunto per l’INAIL la circostanza portata a propria difesa dalla ditta ricorrente, che dall’ammontare degli oneri possano scomputarsi le somme recuperate dall’Istituto a seguito di azione di surroga o di regresso. Tale ipotesi, infatti, è stata “espressamente” prevista dall’art. 9 delle “Modalità”, laddove la cessazione eventuale della rendita in un periodo successivo al triennio oggetto di osservazione, pur apparendo un fatto logicamente apprezzabile, non incide, al contrario, sulla elaborazione degli oneri presunti, che si traducono nella riserva sinistri riferiti all’anno preso in considerazione.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"> </span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La tesi espressa dal Tribunale di Foggia con la sentenza n. 4442 dell'08.07.2009</span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"> </span></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha respinto il ricorso della ricorrente adottando una motivazione, nel merito molto articolata, e coerente con l’impostazione “pubblicistica” del sistema assicurativo gestito dall’INAIL.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Va comunque premesso che non si è del tutto in sintonia con quella parte di motivazione nella quale in via preliminare, si ritiene sussistente, in quanto ritenuto adeguatamente comprovato, l’interesse a ricorrere dell’impresa, avverso la rideterminazione del tasso.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">In un passaggio della parte motiva, infatti, si legge:”<em>La giurisprudenza ha più volte ribadito che detto interesse (</em>al conseguimento del risultato utile sperato se non con l’intervento del giudice – n.d.r.<em>) trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell’agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad affermazioni di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare od estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell’agente (Cass. Civ., sez. II. 27.8.2002, n. 12548). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente vanta sicuramente l’interesse a proporre la domanda, atteso che intende ottenere – indipendentemente dal quantum – una riformulazione economica della propria posizione assicurativa, cui deve essere riconosciuta sicura tutela in via giudiziale</em>”.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Il principio di diritto appena citato non convince, in quanto la prospettazione della domanda effettuata dal ricorrente appare priva di un qualsiasi raffronto economico fra quanto l’INAIL ha chiesto di pagare a titolo di premio per l’anno in questione, avendo indennizzato il caso di m.p. occorso, e quanto al contrario sarebbe risultata la richiesta economica del premio senza il “caricamento” del predetto ristoro. Infatti, analizzando il doc. Mod. 20/SM già citato (che è quel documento che reca l’indicazione di tutti i casi che l’INAIL ha indennizzato nel triennio di osservazione, e che ha caricato come riserva sinistri), si può verificare che l’Istituto ha provveduto ad indennizzare circa altri trenta infortuni occorsi nella medesima compagine aziendale. Ne consegue che il premio si sarebbe in ogni caso modificato in aumento. Il ricorrente non deduce però, né allega, di quanto il premio si sarebbe comunque innalzato nella sua quantificazione economica, pure a fronte dei molteplici casi indennizzati, con e senza il “caricamento” della tecnopatia succitata. In sostanza, mancando l’indicazione del “delta economico” di premio avutosi per l’indennizzo dell’m.p. in parola (che, in astratto, avrebbe potuto anche non prodursi, visti gli ulteriori casi infortunistici occorsi ed indennizzati), il ricorso sembra diretto esclusivamente alla verifica della correttezza e della legittimità dell’azione amministrativa da parte del Giudice, più che alla tutela di un diritto (patrimoniale), posto che questo non viene assolutamente quantificato. In tal modo si chiede al Giudice Ordinario una tutela (previa verifica della forma del provvedimento amministrativo) che non può dare, omettendo di chiedere (se non in via ipotetica) la tutela dei diritti (patrimoniali), scolorendo, e svuotando di contenuti, la pretesa economica.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Assolutamente condivisibile, al contrario, appare la motivazione nella parte riservata al merito della lite, sia per il profilo della coerenza dello sviluppo del ragionamento, sia per l’assoluta correttezza delle fonti normative e dei precedenti giurisprudenziali citati.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">La sentenza parte dall’analisi della natura e funzione della c.d. “riserva sinistri”, ed articola il suo svolgersi passando dall’esame dei DD.MM., delle Circolari dell’INAIL e delle Leggi ordinarie che nella materia sono intervenute, sino a giungere al ruolo interpretativo che ha svolto la Giurisprudenza.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Pregevole, in particolare (in quanto allo scrivente sembra lo snodo fondamentale della decisione), appare il confronto delle differenze esistenti fra il D.M. 18.6.1988 e il D.M. 12.12.2000, nella parte in cui il nuovo D.M. (art. 22), in aggiunta, e quindi a parziale modifica di quello del 1988, indica che gli oneri presunti sono calcolati “<em>a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico – attuariale</em>”. Un’oscillazione della misura del contributo, “<em>dovuta all’andamento degli infortuni e delle m.p. dell’azienda</em>” e calcolata sulla differenza fra tasso medio e tasso specifico, è prevista dal successivo art. 6. Altra oscillazione è prevista in relazione al grado di prevenzione infortuni, sempre nella singola azienda, nell’art. 24.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Dunque il pregio della pronuncia, in questo passaggio, è dato proprio dalla indicazione dei tre aspetti che contraddistinguono la Nuova Tariffa premi, e che sono i tre aspetti pertinenti al caso che analizziamo: il rafforzamento della mutualità, il meccanismo del bonus – malus pur in ambito solidaristico, l’utilizzo dello strumento della premialità nel pagamento del contributo in caso di applicazione di strumenti di prevenzione (peraltro finanziati dallo stesso Istituto).</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Pertinente inoltre, è il richiamo alla sentenza SS.UU. 7853 dell’11.6.2001, che, seppure prodottasi per dirimere una vertenza insorta vigente il D.M. del 1988, viste le differenze espresse con il D.M. del 2000, può tranquillamente essere preso come precedente utile alla soluzione del caso qui analizzato.</span></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Efficace, ai fini che qui interessano, è il richiamo, da parte del Giudice del Lavoro, di quella parte della pronuncia delle SS.UU. che sancisce quanto segue: <span style="color: black">“</span></span></font><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Il tasso specifico aziendale è stato previsto nella tariffa del 1988 e nelle precedenti con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese nonché le loro retribuzioni. Tutto ciò in corrispondenza col già richiamato principio di mutualità tra assicuranti quando, come per gli infortuni, trattisi di assicurazione obbligatoria a favore di terzi. La necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dello assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicuranti induce ad evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese assicuranti e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le, eventualmente poche, imprese colpite dal sinistro o si ripercuota sul bilancio dell'assicuratore. Si pensi, ad esempio, ad un totale di cento imprese, delle quali novantanove siano immuni da sinistri ed una ne sia stata colpita: lo sgravio delle prime dagli oneri presunti comporterebbe un aggravio insopportabile per l'altra, oppure il trasferimento di tale aggravio sull'istituto assicuratore ed il conseguente squilibrio finanziario. Per contro, la distribuzione degli oneri presunti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese ripartisce il rischio secondo il principio mutualistico proprio dell'assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la tecnica assicurativa e deve perciò governare anche la determinazione dei tassi specifici (l'assenza di infortuni nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri). Per tal motivo la tariffa del 2000 chiarisce espressamente nel già citato art. 22, comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale…l'art. 20, primo comma, della tariffa del 1988, nello stabilire che il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale "ancora da definire" alla data di determinazione (dello stesso tasso specifico), permette l'inclusione di tale dato nel calcolo del rischio delle singole lavorazioni, ossia per gruppi di imprese, ma non permette la considerazione dell'andamento dei sinistri nella singola impresa. E dunque al fine della determinazione del contributo previdenziale, il tasso specifico aziendale va calcolato tenendo conto della riserva sinistri, da includere nel calcolo anche quando nell'azienda e nel periodo considerato non si siano verificati infortuni</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">”.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #1a4051; font-size: 12pt"> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #1a4051; font-size: 12pt"><span> </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Come pure l’ulteriore rifarsi alle SS.UU. n. 26020 del 30.10.2008, che hanno meglio detto (Massima):”</font><span style="color: #1a4051"> </span></span><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, il calcolo del tasso specifico aziendale deve tener conto non già dell'effettivo rischio dell'azienda, bensì della cosiddetta potenzialità infortunistica della medesima, in relazione al rischio proprio del tipo di lavorazione e al numero dei dipendenti.</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Ecco che, conclude la pronuncia della Corte Foggiana, la personalizzazione del tasso medio di tariffa non può avvenire per i motivi richiesti dal ricorrente, ma può intervenire solo per il reale andamento infortunistico aziendale (aldilà dei costi indennitari sostentuti dall’INAIL) e per gli eventuali interventi prevenzionali effettuati dall’azienda. L’INAIL, quindi, avrebbe correttamente operato aumentando il premio nella misura richiesta, in quanto, ciò che conta è l’osservazione, come previsto dagli artt. 18 e segg. del D.M. del 2000, dell’andamento infortunistico del triennio di competenza (nel caso in esame 2001/2003), rimanendo indifferente ciò che successivamente, a livello patrimoniale, è di fatto successo.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La sentenza qui in esame, tra l’altro, ma tale aspetto non è secondario, coglie nel segno anche relativamente alla sintonia che incontra con i principi ispiratori del sistema finanziario scelto dal legislatore italiano per gestire il settore industria, sistema detto a “ripartizione dei capitali di copertura”. Se, infatti, ai fini del calcolo del premio si tenesse conto solo, per i casi delle rendite, dei ratei erogati, si rivendicherebbe l’applicazione, alla gestione industria, del sistema al contrario previsto per la gestione agricoltura dall’art. 262 del T.U. 1124/65, che è un sistema basato invece sulla “ripartizione pura” (sistema, peraltro, utilizzato anche in altri settori previdenziali dello nostro ordinamento).</font></span><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">La mutualità del sistema come elemento che giustifica un'assicurazione per gli infortuni e lle malattie profesionali gestita da un ente pubblico</font></span></strong></p><p align="justify"><strong></strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Come evidenziato, la sentenza del 2009 del Tribunale di Foggia si sofferma su un aspetto che pone a base della motivazione dell’impossibilità della personalizzazione del premio oltre i limiti consentiti dal sistema normativo che governa la materia, che è quello della mutualità, che, peraltro, ha come ulteriore corollario il fatto che il premio assicurativo non sia la mera remunerazione delle prestazioni erogate.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Se ben si analizza la Giurisprudenza che si è sviluppata intorno a questo tema, si può notare come la rilevanza dello stesso sia tutt’altro che trascurabile.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">Ci corre, quindi, l’obbligo di citare alcune pronunce con le quali la Giurisprudenza Comunitaria evidenzia che è la mutualità e lo scopo sociale, unitamente alla mancanza dello scopo di lucro, che giustificano la gestione della materia assicurativa contro infortuni lavorativi ed m.p. da parte di un Ente Pubblico.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Paradigmatico è stato il caso deciso nella controversia fra INAIL c/ CISAL di Battistello V. in sent. Corte di Giustizia CE, V sez., n. 218 del 22.1.2002, nella quale la Corte ha avuto modo di sottolineare i seguenti aspetti, per escludere che l’attività gestita dall’INAIL sia qualificabile come attività economica di impresa, e, come tale, essendo svolta in regime di monopolio legale, in posizione di dominanza abusiva:”…</span><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">vari elementi consentono di assodare che il regime assicurativo di cui trattasi nella causa principale attua il principio della solidarietà. Da una parte, <strong>il suddetto regime assicurativo è finanziato mediante contributi la cui aliquota non è sistematicamente proporzionata al rischio assicurato</strong>. Così, dal fascicolo risulta che l'aliquota non può superare un massimale, anche se l'attività esercitata comporta un rischio elevatissimo, e <strong>il saldo del finanziamento viene sopportato da tutte le imprese che rientrano nella stessa classe per quanto riguarda il rischio corso</strong>. Inoltre, i contributi vengono calcolati non solo in base al rischio connesso all'attività dell'impresa di cui trattasi, ma anche in base ai redditi dell'assicurato</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">”.</span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Conclude, poi, la Corte:”</span><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">In conclusione, concorrendo in tal modo alla gestione di uno dei rami tradizionali della previdenza sociale, nel caso di specie l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'INAIL adempie una funzione di carattere esclusivamente sociale. Ne consegue che la sua attività non è un'attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente non costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">”.</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt"> </span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 12pt">Detti principi sono stati ripresi di recente dalla medesima Corte, che - in sent. 350 07 del 5.3.2009 (caso deciso per un Lander dello Stato Tedesco) - ha così sancito (Massima): “</span><font color="#000000"><em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">Gli artt. 81 e 82 del trattato Ce devono essere interpretati nel senso che un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale cui le imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati sono obbligate ad iscriversi a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non costituisce un impresa ai sensi di tali disposizioni,<strong> bensì adempie ad una funzione di carattere esclusivamente sociale, in quanto un siffatto organismo opera nell'ambito di un regime attuativo del principio di solidarietà</strong> ed è soggetto al controllo dello Stato…</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt">”. Ha quindi aggiunto: “<em>Il contributo minimo uniforme previsto dalla normativa tedesca di assicurazione degli infortuni sul lavoro (art. 161 dell' SGB VII) contribuisce a caratterizzarne in senso solidaristico il relativo sistema; <strong>tale contributo minimo è infatti indipendente dal rischio assicurato e dal ramo di attività in cui operano gli assicurati. La mancanza di un nesso diretto tra contributi pagati e prestazioni erogate implica una solidarietà tra il lavoratori maggiormente retribuiti e quelli che, stanti i loro redditi, sarebbero altrimenti privati di un'adeguata tutela sociale</strong></em>”.</span></font><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">L’importanza dello scopo pubblicistico della garanzia dell’equilibrio finanziario e, quindi, dell’assenza, fra gli scopi primari, dello scopo di lucro, è oggetto della prima parte della motivazione della medesima pronuncia, che così ha stabilito: "<em>Gli artt. 49 e 50 del trattato Ce devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone alle imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati l'obbligo di iscrizione ad un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto di detta causa, <strong>a condizione che tale regime non vada al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario di un settore della previdenza sociale</strong>…</em>”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">A tale principio si è richiamato anche il Consiglio di Stato, che, con sent. n. 3 del 23.4.2009, così ha statuito (Massima): "<em>Una cassa previdenziale alla quale un'azienda, che opera in un determinato settore, è obbligata a iscriversi non può essere considerata come impresa ai sensi del diritto comunitario <strong>se ha uno scopo sociale, agisce applicando il principio di solidarietà ed è sottoposta a un controllo dello Stato</strong>. Costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi l'obbligo di iscrizione a una cassa previdenziale a carico di un'azienda, che però può essere ammessa <strong>se giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico come l'equilibrio finanziario del settore previdenziale e se proporzionale allo scopo perseguito</strong></em>”.</font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000">I principi da ultimo esposti nel presente paragrafo sono perfettamente coerenti con l’interpretazione del sistema assicurativo pubblico delineato dalla pronuncia della Corte pugliese, fin qui commentata.</font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span></p><p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><em><font color="#333333">Le opinioni contenute nel presente scritto sono frutto di elaborazioni personali e non impegnano in alcun modo l’Ente datore di lavoro.</font></em></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt"><span><font color="#000000"> </font></span></span></p>