Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Centro Studi Diritto dei Lavori - Bisceglie - A cura dell'Avv. Antonio Belsito e del Prof. Gaetano Veneto http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/3.html Fri, 12 Mar 2021 13:00:24 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it Un nuovo sistema di vigilanza sulla sicurezza dopo il COVID – 19 ? http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/un-nuovo-sistema-di-vigilanza-sulla-sicurezza-dopo-il-covid-19.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/un-nuovo-sistema-di-vigilanza-sulla-sicurezza-dopo-il-covid-19.html Un nuovo sistema di vigilanza sulla sicurezza dopo il COVID – 19 ?

Abstract:

Nell’ordinamento italiano, in materia di sicurezza sul lavoro, opera un sistema ispettivo complesso, affidato a diversi organi di vigilanza quale conseguenza di una disorganizzata normativa prodotta nel corso degli anni. E’ opportuno, pertanto, che si proceda a breve ad una riforma del sistema ispettivo affinché si possano riorganizzare le competenze istituzionali, a livello centrale ed a livello locale, puntando verso l’unificazione degli organi di vigilanza con la creazione di un’unica “Agenzia sulla sicurezza” che inglobi sia i corpi dello Stato che quelli delle Regioni attualmente operanti, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi nonché garantire indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale.

Dott. Di Bono Francesco

 

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dipierro@csddl.it (di Francesco Di Bono) Sicurezza nei luoghi di lavoro Thu, 07 May 2020 08:06:37 +0000
Convegno Nazionale 2018 - Brochure http://www.csddl.it/csddl/atti-e-presentazioni-di-convegni/convegno-nazionale-2018-brochure.html http://www.csddl.it/csddl/atti-e-presentazioni-di-convegni/convegno-nazionale-2018-brochure.html info@codexa.it (Administrator) Atti e presentazioni di convegni Tue, 11 Dec 2018 08:21:17 +0000 Segnali di allarme e valutazioni sul campo dello SLC http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/segnali-di-allarme-e-valutazioni-sul-campo-dello-slc.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/segnali-di-allarme-e-valutazioni-sul-campo-dello-slc.html  SEGNALI DI ALLARME E VALUTAZIONI SUL CAMPO DELLA SLC (CULTURA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE)


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info@codexa.it (di Laura Conte) Sicurezza nei luoghi di lavoro Tue, 05 Jan 2016 18:09:15 +0000
La fiera della "SICUREZZA" - 16 e 17 settembre 2013 http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/la-fiera-della-sicurezza-16-e-17-settembre-2013.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/la-fiera-della-sicurezza-16-e-17-settembre-2013.html
 
L’iniziativa che il nostro Centro ha preso quest’anno – insieme ad APOS, i due Atenei Baresi, la Regione Puglia e l’INAIL – non è, nè vuol essere, occasionale o meramente episodica.
Essa si inserisce nel processo di sviluppo degli interventi del CSDDL sul territorio, e nei gangli decisionali della politica culturale, sociale ed economica della Puglia e del Mezzogiorno in un delicato momento di transizione che vede l’Italia, e tutti noi con essa, impegnata a riprendere un ruolo primario nel contesto delle democrazie continentali, oggi turbate da due gravi crisi, strettamente collegate e da combattere anche con l’impegno della cultura e della ricerca. Crisi economiche e venti di guerra, proprio seguendo il messaggio di Papa Francesco, si combattono e sconfiggono non con le armi e le operazioni di mero potere, ma con il dialogo, soprattutto quello basato su solide colonne quali quelle della conoscenza e della cultura. Il Centro Studi, con tutti i suoi collaboratori e gli utenti, cerca un ruolo in questo contesto e con questa iniziativa a cui invita tutti gli interessati.
 
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dipierro@csddl.it (di Gaetano Veneto) Sicurezza nei luoghi di lavoro Wed, 18 Sep 2013 08:03:55 +0000
I rischi lavorativi delle donne http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/i-rischi-lavorativi-delle-donne.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/i-rischi-lavorativi-delle-donne.html I RISCHI LAVORATIVI DELLE DONNE

 

di Daniela Cervellera

La sicurezza delle donne sul lavoro è sempre stata associata, essenzialmente, al suo stato di gravidanza mentre del tutto disattesa è stata l’analisi dei rischi connessa alla differenza tra i sessi sul piano biologico, fisiologico e sociale che, in quanto non riconosciuti, non possono essere prevenuti. A tal proposito non si parla soltanto dei possibili rischi diversi tra i due generi conseguenti dall’esposizioni a possibili agenti chimici e biologici, ma anche a quelli derivanti da situazioni di stress lavoro correlato e tensioni psico-sociali a cui le donne sono maggiormente esposte rispetto ai loro colleghi uomini.

Sebbene con il decreto legislativo n. 81/2008 il legislatore abbia introdotto un nuovo approccio nella valutazione dei rischi alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, considerando oltre a quelli già noti (chimico, biologico, fisico, ergonomico, ecc.), anche i rischi di carattere organizzativo e psicosociale, la valutazione di quelli ulteriori connessi alle differenze di genere ha mantenuto, sostanzialmente, una posizione neutrale, nonostante la previsione della Commissione consultiva permanente con il compito di promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione e del Sistema informativo nazionale per la prevenzione, con la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività preventiva.

Con riguardo ai processi di lavoro ed ai sistemi organizzativi le donne evidenziano una maggiore debolezza sul piano della sicurezza, più contenuto riguardo ai rischi da infortunio ed alquanto maggiore per le malattie professionali e nelle patologie derivanti da discriminazioni, pratiche di molestie e mobbing. La criticità di tali aspetti è legata al tipo di attività che le stesse prestano, essendo concentrate prevalentemente nei servizi, nella pubblica amministrazione, nella sanità ed in settori tradizionalmente meno “pesanti” rispetto all’industria (nella quale svolgono prevalentemente compiti amministrativi) o all’agricoltura.

L’ambiente di lavoro, pertanto, si dimostra essere uno degli indicatori sull’impatto antinfortunistico.

Un’analisi preventiva efficace sui rischi alla salute ed alla sicurezza delle donne, tuttavia, non può prescindere anche da altri fattori come i tempi di lavoro, le modalità e gli stili, i riconoscimenti, i benefici, le carriere, la cultura e la famiglia, intersecandosi con tutti gli aspetti strutturali dei sistemi di genere: dal lavoro di mercato, al lavoro di cura all’organizzazione dei tempi, alla capacità di produrre reddito o di avere, meramente, voce in merito.Il pericolo di esposizione delle donne ai rischi anche sociali è, altresì, legato ai modelli di organizzazione del lavoro declinati su sistemi di flessibilità che escludono le donne da determinate posizioni professionali, da competenze non stereotipate e da polivalenze che deprimono i talenti e le motivazioni al lavoro.

Tali considerazioni non trovano ancora una effettiva corrispondenza nella diffusione di una cultura della sicurezza e del benessere lavorativo. Se infatti l’attenzione è stata posta su importanti interventi legislativi sul tema generale della salute e della sicurezza, di fatto la continua definizione di procedure, norme e regole che favoriscano il rispetto e l’attenzione nei confronti della sicurezza nel lavoro e sui luoghi di lavoro, non consente una prospettiva di lungo periodo di processi innovativi, quanto piuttosto un rispetto meramente formale delle prescrizioni.

Sullo specifico tema della salute e della sicurezza delle donne lavoratrici, seppur particolare attenzione è stata data dalle recenti innovazioni legislative, è mancata la consapevolezza e la riflessione agli specifici rischi di genere connessi all’attività lavorativa.Tale carenza emerge non solo a livello statistico, che trascura la variabile di genere nell’analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ma anche con riguardo alla stessa percezione da parte delle donne dei rischi specifici sul lavoro ai quali sono esposte. Infatti il livello di percezione del rischio in generale, da quello ambientale e del luogo di lavoro, a quello legato allo stress e alle relazioni sociali sul luogo di lavoro, nonché a quello relativo a infortuni e malattie, è alquanto sottostimato dalle donne lavoratrici, spesso ignare, soprattutto, di quelli di lungo periodo, anche in ragione della scarsa partecipazione a specifici corsi di formazione sulla salute e sicurezza. A tal proposito seppur l’accordo sulla formazione sottoscritto il 21 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni abbia determinato «la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento» dei lavoratori e delle lavoratrici, come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008, lo stesso non disciplina compiutamente né la formazione dei lavoratori in merito a rischi specifici - rinviando alla mera previsione di cui all’art. 28, comma 1 del citato decreto legislativo, in riferimento ai rischi ricollegabili a gruppi particolari di lavoratori (lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, tipologia contrattuale) - né contiene una previsione formativa differenziata per genere.Un approccio strutturalmente attento alla soggettività dovrebbe comportare non solo il coinvolgimento dei lavoratori nell’azione preventiva, attraverso l’acquisizione di competenze volte ad individuare stress, fatica, stanchezza, rischi lavorativi, prima che questi fattori agiscano cronicamente, ma anche la partecipazione del medico competente all’effettuazione della valutazione dei rischi da individuarsi ad personam oltre che su gruppi omogenei (per esposizione, ad esempio, ad agenti biologici, cancerogeni e mutageni). 

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info@codexa.it (di Daniela Cervellera) Sicurezza nei luoghi di lavoro Thu, 04 Apr 2013 17:39:30 +0000
Relazione parlamentare sulle morti bianche http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/relazione-parlamentare-sulle-morti-bianche.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/relazione-parlamentare-sulle-morti-bianche.html Relazione Parlamentare sulle morti bianche

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info@codexa.it (a cura di Raffaele Mancuso) Sicurezza nei luoghi di lavoro Mon, 14 May 2012 08:18:37 +0000
Norme per la tutela della libertà d’impresa http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/norme-per-la-tutela-della-liberta-d-impresa.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/norme-per-la-tutela-della-liberta-d-impresa.html Norme per la tutela della libertà d’impresa

Statuto delle imprese 

di dott. Giuseppe Moro 

Il rumore di una tessiturati fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore della tessituranon si ferma mai,ed è il cantopiù antico della nostra città, e ai bambini pratesifa da ninna nanna.” 

(tratto da “Storia della mia gente” di Edoardo Nesi) 

Alla fine degli anni ’70 fu coniato, da alcuni giuristi, economisti e politici, lo slogan “piccolo è bello” proprio per dare  forma ad un modello di sviluppo imperniato sulle PMI, modello ritenuto efficace e, quindi, da perseguire e attuare perché basato sulla flessibilità, sulla capacità competitiva, sul radicamento nel territorio di imprese che dimostravano di poter assumere una funzione traino nei singoli territori. Molti degli interventi messi in campo, in questi anni, da parte in primis del legislatore comunitario e in secundis da quello italiano vanno in questa direzione. Si punta, cioè, su politiche di rafforzamento e di aggregazione delle piccole imprese, su interventi tesi ad abbattere i costi medi di produzione, tendenzialmente sempre più alti, sul rafforzamento delle competenze gestionali e della rete distributiva.

Va letto in tal senso il disegno di legge 2626[1], “Norme a tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, approvato dalla Camera dei deputati il 15 marzo scorso ed ora oggetto di esame presso la commissione industria del Senato. Consta complessivamente di VII Capi e di 19 articoli e concerne principalmente le imprese di piccole e medie dimensioni, c.d. PMI. Il legislatore italiano ha recepito la comunicazione presentata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008, dal nome “Small Buiness Act”, che rientra tra le iniziative politiche di più ampia portata, adottate dall’UE per far fronte alla grave crisi economico-finanziaria che soprattutto le PMI italiane ed, in particolar modo, quelle del sud Italia vivono. Difatti prontamente a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010, è stato avviato l’iter procedimentale per una legge dello stato italiano che sancisca i principi fondamentali della disciplina delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento, appunto, alle PMI. La Commissione industria della Camera dei Deputati, ha effettuato un’approfondita istruttoria[2] del provvedimento in esame, procedendo tra l’altro – in sede di Comitato ristretto – ad un articolato ciclo di audizioni. Sono stati auditi, in particolare, rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani, CNA, Confcommercio, Confesercenti, ANCI, Confindustria, ANCE, UPI, e Unioncamere. Nel corso dell’esame si è verificata un’ampia convergenza e condivisione sull’opportunità di approvare il provvedimento in esame, in modo da costruire un quadro normativo generale in grado di favorire l’avvio, lo sviluppo e la competitività delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Inizialmente la Commissione bilancio, pur non giungendo all’espressione di un parere, aveva evidenziato - sia con il relatore sia attraverso il  rappresentante del Governo - che il testo allora trasmesso presentava rilevanti criticità sotto il profilo finanziario. Preso atto dei pareri e rilievi espressi dalle Commissioni in sede consultiva, la Commissione Attività produttive ha quindi ritenuto opportuno adottare quale nuovo testo base un nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto in cui, rispetto al precedente, risultano modificate o soppresse numerose disposizioni al fine, soprattutto (ma non solo), di superare le evidenziate criticità di carattere finanziario. Tra le principali norme espunte per motivi finanziari si ricordano: una delega legislativa in materia di imposizione tributaria relative alle imprese e di compensazione fra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni statali e i debiti relativi ad obbligazioni tributarie; previsione di regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese giovanili, imprese tecnologiche, imprese femminili e imprese localizzate in aree svantaggiate; l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese. Tra le altre norme soppresse si ricordano la garanzia al recupero di un credito tra imprese e/o P.A. e che la sua  durata nei processi civili, relativi, non sia superiore ad un anno, nonché una delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina fallimentare.

La Commissione Affari costituzionali, della Camera dei deputati, ha espresso[3], invece, si parere favorevole, al disegno di legge 2626, senza condizioni ma con alcune osservazioni. Una di queste, poi recepita nel testo licenziato per l’Assemblea il 10 marzo 2011, evidenziava l’opportunità di precisare quali disposizioni del provvedimento intervengano in materie di competenza legislativa concorrente, stabilendo quindi principi fondamentali, e quali invece individuino livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. È stata accolta nel testo anche l’osservazione relativa all’opportunità di individuare in dettaglio le competenze della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese e di coordinare le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le fonti vigenti che disciplinano le medesime materie o istituti, operando, ove necessario, le opportune abrogazioni e novelle.

Arriviamo, dunque, alla disamina della proposta di legge presente in commissione industria del Senato. Al capo I il legislatore intende raggruppare le disposizioni che riguardano le finalità ed i principi del disegno di legge. Difatti l’art. 1 (finalità) stabilisce quali sono gli scopi, generali, del disegno di legge in esame, tra le quali rientrano la definizione dello statuto delle imprese e dell’imprenditore e la predisposizione di principi che vadano a costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordinamento giuridico dello Stato. In conformità agli artt. 35 e 41 della Carta Costituzionale che disciplinano la libertà di iniziativa economica privata, l’art. 1 al co. 1 delinea le finalità che dovrà avere lo Statuto delle imprese, vale a dire: “assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro (…)” e successivamente il legislatore stabilisce anche le forme in cui si svilupperà l’attività economica in esame infatti sarà “(…) svolto (sia) in forma autonoma che d’impresa”. Al co. 2 il legislatore fa espresso riferimento ai principi ispiratori della suddetta proposta di legge e cioè alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008 recante “una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)”. Al co. 5 il legislatore elenca quelle che saranno le linee guida, gli scopi principali, del nuovo Statuto delle Imprese e dell’imprenditore e cioè: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell’occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l’avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l’intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L’art. 2 novellato “principi generali” espone i principi del provvedimento, che “concorrono a definire lo statuto” (giuridico) “delle imprese e dell’imprenditore”, tra cui: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l’avvio dell’attività di impresa, la semplificazione burocratica, la successione d’impresa; l’adozione di norme certe sull’attività d’impresa; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; incentivi fiscali e misure di semplificazione amministrativa – da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi – a favore delle micro, piccole e medie imprese; la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese; la riduzione – della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti entro termini ragionevolmente brevi.L’art. 3 (libertà associativa) oltre a stabilire che l’impresa è libera di aderire ad una o più associazioni, prevede al II co. il riconoscimento di una serie di associazioni di rappresentanza da parte dello Stato, “rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito dominate camere di commercio o sistema camerale, ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”.

All’art. 4 (“legittimazione ad agire delle associazioni) il legislatore legittima le associazioni di categoria a proporre azioni in giudizio, si a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. Da sottolineare il carattere innovativo che riveste il II co. dell’articolo. Il legislatore, infatti, dispone che le associazioni di categoria “maggiormente rappresentative a livello nazionale”[4] sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli “interessi diffusi”[5]. L’art. 5 (definizioni) invece prevede un elenco di definizioni, tra cui: alla lettera a) quello delle “microimprese”, “piccole imprese” e “medie imprese”[6] a riguardo il legislatore rinvia alle definizioni che il legislatore comunitario ha dato con la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; alla lettera b) si definiscono i “distretti”, cioè quei contesti produttivi omogenei, caratterizzati di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; alla lettera c) si definiscono i “distretti tecnologici” i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell’innovazione; alla lettera d) si definiscono i “meta-distretti tecnologici” le aree produttive innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti territoriali, ancorchè non strutturate e governate come reti; alla lettera e) “distretti del commercio” le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio; alla lettera f) si definiscono “reti di impresa” le aggregazioni funzionali tra imprese; alla lettera g) si definiscono i “consorzi per il commercio estero” i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla; alla lettera h) si definiscono “imprese dell’indotto” le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest’ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l’organizzazione; alla lettera i) si definiscono “nuove imprese” le imprese che hanno meno di cinque anni di attività, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituire nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d’azienda; alla lettera l) si definiscono “imprese femminili” le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne, ovvero le imprese individuali gestite da donne; alla lettera m) si definiscono “imprese giovanili” le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a trentacinque anni; alla lettera n) si definiscono “imprese tecnologiche” le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15% dei costi complessivi annuali; alla lettera o) si definiscono “seed capital” il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l’avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l’analisi di mercato, lo sviluppo dell’idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d’avvio dell’impresa stessa (c.d. start up).Il capo II concerne i rapporti con le istituzioni. Il legislatore all’art. 6 dispone le cd “procedure di valutazione”. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione. Per valutare l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari vengono apposti dei criteri: a) l’integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte; b) l’effettiva applicazione della disciplina di cui all’articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativi all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR); c) l’applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità. L’art. 7 recante le misure per la “riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese” prevede che al fine di “ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini ed imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi”. L’art. 8 fa riferimento, invece, alle “nuove norme in materia di analisi dell’impatto della regolamentazione”, e viene disposto l’inserimento del comma 5-bis nell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.246 (semplificazione e riassetto), in buona sostanza le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del CdM l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Il legislatore stabilisce anche cosa si intenda per onere informativo e cioè “qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. Ed inoltre al II co. si stabilisce che deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari. All’art.9 (rapporti con la P.A. modifica dell’articolo 2630 c.c.) il legislatore stabilisce che le P.A. devono informare la propria attività nelle relazioni con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell’accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi. In egual misura, ult. co., “al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese” viene sostituito il 2630 del c.c. (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). In tal senso vi è da sottolineare l’omissione di chi – obbligato per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o consorzio – di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250, primo, secondo terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Ed ancora se la denuncia, la comunicazione o il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. L’art. 10 (iniziative contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dispone che le P.A. non possono derogare unilateralmente ai termini di pagamento di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), di norma fissati in trenta giorni. L’art. 11 fa riferimento alle certificazioni sostitutive rilasciate alle imprese da enti autorizzati che sostituiscono le verifiche delle autorità competenti. Gli artt. 12 e 13 fanno riferimento alla disciplina degli appalti pubblici. Nel primo articolo si prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall’Unione europea nonché sui bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese. La P.A. e le autorità competenti provvedono a semplificare l’accesso delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, e ad introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese. L’articolo successivo, il 13, apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 163 del 2006, al fine di favorire l’accesso alle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione.

Il Capo III è interamente dedicato alle micro, piccole e medie imprese e alle politiche pubbliche da applicare per tali soggetti. L’art. 14 dal titolo “politiche pubbliche per la competitività” prevede che al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, lo Stato provvede a creare le condizioni più favorevoli  per favorirne la ricerca e l’innovazione, l’internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del “Made in Italy”, in particolare tramite apposite misure in norma. Tra cui l’orizzontalità tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera; favorire la diffusione di valori di merito, efficienza e responsabilità; promuovere la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa. All’art. 15 (garante per le micro, piccole e medie imprese) il legislatore prevede l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese. E ne stabilisce anche le funzioni: monitorare l’attuazione dell’ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “una corsia preferenziale per la piccola e media impresa”; valutare in via preventiva e successiva l’impatto della regolamentazione sulle micro piccole e medie imprese; elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese; predisporre un rapporto annuale sulla micro, piccola e media impresa, che individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle stesse. Il Capo IV fa riferimento alla legge annuale per le micro e piccole imprese. L’art. 16 (legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese) stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, presenta alla Camera un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo. Al secondo comma sono stabilite anche le sezioni della suddetta legge, vale a dire: le norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro e piccole imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre misure di semplificazione amministrativa. Al Capo  V sono previste le competenze regionali e degli enti locali.All’art. 17 sono stabiliti i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali. Sono le regioni a promuovere la stipula di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Si conclude il disegno di legge con il Capo VI e le norme finali. L’art. 18 (norma finanziaria) e l’invito del legislatore alle amministrazioni pubbliche interessate a provvedere per l’attuazione della presente legge avvalendosi “delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. E l’art. 19 in riferimento all’entrata in vigore.



[1] Risultante dall’unificazione delle proposte di legge Camera n. 98 – 1225 – 1284 – 1325 – 2680 – 2754 – 3191 – A.

[2] “Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente” – Documentazione per l’esame. Progetti di Legge: Statuto delle imprese.

[3] “i pareri dalle Commissioni in sede consultiva” Documentazione per l’esame di Progetti di legge: Statuto delle imprese.
[4] Ad esempio: Confindustria, CNA, Confcommercio.
[5] Gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi costituiscono posizioni soggettive astrattamente costruite ed leaborate sul presupposto dellatitolarità individuale; a livello sociale e, per conseguenza, anche a livello giuridico si sono progressivamente sviluppatesituazioni giuridiche non riferibili a soggetti individuali ma a gruppi di persone accomunate da un interesse ad un bene della vita condiviso; tali situazioni soggettive sono gli interessi diffusi. Ove, poi, tali interessi riferibili ad una comunità di individui siano, altresì caratterizzati, dal fatto che tale comunità si sia organizzata mediante la costituzione di un ente preposto alla tutela dei medesimi, essi vengono definiti ed individuati come interessi collettivi
[6] Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.
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info@codexa.it (di Giuseppe Moro) Sicurezza nei luoghi di lavoro Thu, 01 Sep 2011 09:53:56 +0000
Il nesso di causalità in tema di patologie asbesto correlate http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/il-nesso-di-causalita-in-tema-di-patologie-asbesto-correlate.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/il-nesso-di-causalita-in-tema-di-patologie-asbesto-correlate.html Inserto speciale 

IL NESSO DI CAUSALITA’ IN TEMA DI PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE 

di Ezio Bonanni

(in www.dirittodeilavor.it, anno V n. 2, Cacucci editore, Bari, luglio 2011)

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info@codexa.it (di Ezio Bonanni) Sicurezza nei luoghi di lavoro Mon, 18 Jul 2011 17:26:16 +0000
Risarcimento dei danni per illegittima condotta degli enti previdenziali http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/risarcimento-dei-danni-per-illegittima-condotta-degli-enti-previdenziali.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/risarcimento-dei-danni-per-illegittima-condotta-degli-enti-previdenziali.html Inserto speciale 

RISARCIMENTO DEI DANNI PER ILLEGITTIMA CONDOTTA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

In tema di mancato o tardivo accredito dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto 

di Ezio Bonanni

(in rivista giruidica telematica www.dirittodeilavori.it, anno V, n. 1, marzo 2011, edizione Cacucci, Bari)

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info@codexa.it (di Ezio Bonanni) Sicurezza nei luoghi di lavoro Wed, 20 Apr 2011 09:22:17 +0000
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nell'ordinamento tedesco http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/sicurezza-sul-lavoro-e-tutela-della-salute-nellordinamento-tedesco.html http://www.csddl.it/csddl/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/sicurezza-sul-lavoro-e-tutela-della-salute-nellordinamento-tedesco.html       SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE NELL’ORDINAMENTO TEDESCO 

di Delia Maria De Caro

(in rivista giuridica telematica www.dirittodeilavori.it, anno V n. 1, 31 marzo 2011, Cacucci editore)

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info@codexa.it (di Delia Maria De Caro) Sicurezza nei luoghi di lavoro Mon, 18 Apr 2011 18:52:55 +0000