BENEFICIO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI CHE HANNO SVOLTO LAVORI PARTICOLARMENTE PESANTI ED USURANTI
di Mario Di Corato
Con Circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 67/2011, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano “già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’art. 1 entro il 31 dicembre 2011”.
1. Lavoratori interessati
Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 67/2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del lavoro 19.5.1999;
b) lavoratori notturni che possono far valere una determinata permanenza di cui al D.lgs. n. 66/2003;
c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
1.1. Lavori usurantiRelativamente ai lavoratori di cui alla lettera a), gli stessi devono essere stati impegnati nei seguenti lavori:
- Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori ad alte temperature;
- Lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- Lavori eseguiti in spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo;
- Lavori di asportazione dell’amianto.
1.2. Lavoratori notturniAppartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero non inferiore a 64 giorni all’anno.
b) Lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
1.3. Lavoratori addetti alla c.d. linea catena
Appartengono i lavoratori alle dipendenza di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione Inail, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo.
1.4. Conducenti di veicoli
Sono i conducenti di veicoli pubblici di capienza complessiva non inferiore a 9 posti.
2. Condizioni per l’esercizio del diritto
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una delle suddette attività per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni.
3. Misura del beneficio
Il beneficio pensionistico previsto consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità di 3 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalle Tabella A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.
4. Presentazione della domanda di accesso al beneficio
Il lavoratore deve trasmettere alla Sede Inps la domanda (disponibile sul sito internet www.Inps.it) unitamente alla documentazione necessaria entro il 30 settembre 2011 per coloro che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011.Le domande, comunque, già presentate sono da ritenersi utilmente acquisite dall’Inps. Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività e non può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.
Eventuali copie della documentazione dovranno essere convalidate entro 30 gg. dalla presentazione.Così pure eventuali integrazioni alla domanda già presentata dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011.
Fonti: Circolare 16762 e 12693 del 25.8.2011 dell’Inps