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Più tutele previdenziali per i dipendenti degli studi professionali

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PIU’ TUTELA PREVIDENZIALE PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

di Mario Di Corato 

 Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 10 dell’8 marzo 2011 ha espresso parere positivo in merito alla estensione della mobilità prevista dalla legge 223/91 ai dipendenti degli studi professionali, in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività.

 

Il parere del Ministero sull’interpello sollevato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e da Confprofessioni cambia gli orientamenti dei centri per l’impiego che spesso non vogliono iscrivere nelle liste di mobilità questi dipendenti, perché non licenziati da “imprese”.

 

Infatti l’art. 4 della legge 236/93 indica come destinatari dell’iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo riconducibile a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività lavorativa.

Il riferimento all’impresa e non al datore di lavoro ha fatto sì che ai dipendenti licenziati dagli studi non fosse consentita l’iscrizione nelle liste.  Tuttavia, aggiunge il Ministero, la normativa va ora reinterpretata alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia  della comunità europea  nella causa C/32 del 16 ottobre 2003. La sentenza afferma che "occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando quindi lo stretto ambito della nozione di imprenditore e intendendo con quest’ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato".  

Pertanto, in linea con questo nuovo orientamento il Ministero ritiene che anche ai  datori di lavoro qualificabili come studi professionali si estende la disciplina sulla procedura di mobilità con la conseguenza che i dipendenti degli studi stessi, licenziati per riduzione di personale, hanno diritto a iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata, al fine di poter usufruire di una assunzione agevolata in caso di nuova occupazione.

 

Riguardo, invece, all’ulteriore questione concernente la possibile fruizione anche per i lavoratori di cui sopra delle risorse finanziarie destinate all’erogazione dei c.d. ammortizzatori sociali in deroga, ai fini della  percezione del beneficio della indennità di mobilità in deroga, viene precisato che i dipendenti in questione devono avere i requisiti previsti dalla normativa generale di cui all’art. 16, co.1, L. 223/91: la ricorrenza di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

 

 

Fonti: Interpello n.10/2011 – lettera Ministero Lavoro n.25/1/0003178 del 8.3.2011

Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Marzo 2011 18:28  

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