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Responsabilità in caso di mesotelioma

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Anche la Corte di Appello di Milano sconfessa la teoria della trigger dose: tutti i datori di lavoro, e anche i produttori di materiali in amianto, sono responsabili in caso di mesotelioma 

di Ezio Bonanni 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24997 del 2012, depositata in data 21.06.2012, aveva già recepito il definitivo superamento di ogni incertezza circa la dose dipendenza del mesotelioma, e la rilevanza di qualsiasi esposizione all’amianto:  Quanto alle esposizioni extralavorative durante lo svolgimento dell’attività alle dipendenze della ditta M., secondo quanto riferito dai testi assunti (P.A. e B.A.), si trattò di esposizione alla lavorazione dell’eternit di modesta durata, del tutto occasionali e limitate a due sostituzioni della copertura del proprio garage e del capannone del B., comunque contestuali allo svolgimento, di durata continua ed stesa, dell’attività lavorativa alle dipendenze della ditta M.. Invece, quanto al periodo successivo (cioè, secondo l’imputazione, dal 21.6.1989 a 31.3.2003) all’esposizione dipendente dall’attività lavorativa alle dipendenze della ditta “M.” (svoltasi, ancora secondo l’imputazione, dal 16.9.1965 al 3.4.1989) risulta l’assoluzione dal medesimo reato dei due coimputati C.P. e L. alle cui dipendenze era la vittima. Ulteriori cause alternative dell’insorgenza del tumore non sono state provate: quindi, sotto il profilo eziologico, correttamente la stessa è stata ricondotta all’esposizione alle polveri di amianto cui fu sottoposto C.C. nel corso dell’attività lavorativa alle dipendenze della ditta M.. E ciò in linea con il principio secondo cui la responsabilità per gli eventi dannosi legati all’inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di  dati certi sull’epoca di maturazione della patologia, va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 38991, del 10.6.2010, Rv. 248851). Infatti, quanto alla legge di copertura necessaria per la valutazione del nesso di casualità, la Corte territoriale ha correttamente adottato quella della “dose cumulativa” (v. pagg. 31 - 32 sent.), inducendo il protrarsi della esposizione alle polveri di amianto per la lunga durata della lavorazione presso la ditta M a ritenere che tale esposizione abbia influito sulla durata del periodo di latenza con accelerazione dello sviluppo del tumore”.

Soprattutto, non si può sorvolare sul fatto che “E’ stata al riguardo richiamata la letteratura scientifica sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella base di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l’accertamento della data dell’iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezza circa la dose sufficiente a scatenare l’insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all’intensità dell’esposizione, nel senso che l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza: insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell’esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale”.

Anche una eventuale esposizione extralavorativa, e fermo l’onere della prova a carico del datore di lavoro, sia in sede penale che in sede civile, non esclude il nesso causale, poiché "ogni esposizione ha un ruolo causale concorrente" e deve ritenersi fondata e scientificamente dimostrata la teoria che risponde al "modello multistadio della cancerogenesi", che si traduce nella irrilevanza dei periodi nei quali i vari imputati hanno ricoperto le posizioni di garanzia rispetto alla patologia, e della responsabilità di ognuno di loro, per avere determinato un maggior rischio di insorgenza o quantomeno diminuito i tempi di latenza ed accelerato l’exitus e quindi con minori aspettative di vita della vittima.

La Corte di Cassazione, IV Sezione penale, con sentenza n. 33311 del 27.08.2012, oltre a confermare il fondamento della teoria multistadio della cancerogenesi, aveva rilevato come: Non assume rilievo decisivo l’individuazione dell’esatto momento di insorgenza della patologia (Sezione IV, 11.04.2008, n. 22165), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui giudicata inattendibile la teoria della cosiddetta trigger dose, assume che il mesotelioma è patologia dose dipendente. Correttamente la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso Irving Selikoff si era giunti ad elaborare l'inaccettabile tesi secondo la quale poichè l'insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (c.d. "trigger dose" o "dose killer"), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti. Trattasi di una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff, il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell'aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell'esposizione. Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita e la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa.L'autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l'insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l'evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l'acquisizione di potenziale duplicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l'arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose.Ciò ancor più a tener conto che l'accumulo delle fibre all'interno dei polmoni, continuando l'esposizione, non può che crescere, nel mentre solo col concorso, in assenza d'ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l'accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall'ultima esposizione”.

La Corte di Appello di Milano, nel recepire le istanze difensive dell’Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto di sconfessare le conclusioni del ctu medico legale, il quale aveva dichiarato di aderire alla teoria della c.d. “trigger dose” (dose grilletto), e che erano state accolte dal Giudice di primo grado il quale aveva rigettato la domanda.

La Corte di Appello di Milano ha condannato le società appellate a risarcire i danni sofferti dall’appellante in qualità di vedova del defunto, poiché avevano prodotto materiali in cemento amianto che la vittima quale artigiano ha acquistato e lavorato (e installato anche per conto delle società convenute quali committenti).

La colpa delle appellate risiede nel non avere disposto che l’artigiano fosse informato del rischio cui andava in contro e nel non abbattimento delle polveri, con norme di prevenzione tecnica e protezione individuale.

I danni della vedova “sopravvissuta al marito”, tenendo conto della “giovane età di 46 anni” e della “presumibile convivenza con il de cuius in vita di questi”, della “sofferenza psicologica e morale per la lunga malattia del marito, la perdita del giovane compagno di vita nonché suo primo referente affettivo ed esistenziale” hanno indotto il Collegio “che fa applicazione delle note tabelle dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano dell’aprile 2011 … a liquidare il danno non patrimoniale per la perdita del marito, nel congruo importo di € 200.000,00 in moneta del 04.2011, cui occorre aggiungere gli interessi compensativi”. 

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Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Gennaio 2013 19:16  

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